Con un Decreto dell’agosto scorso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ha stabilito criteri e modalità per la concessione di aiuti per le microimprese e piccole e medie imprese
Con un Decreto dell’agosto scorso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ha stabilito criteri e modalità per la concessione di aiuti per le microimprese e piccole e medie imprese del settore agricolo colpite da calamità naturali.
I sostegni sono destinati al ristoro dei danni causati dalle seguenti avversità verificatesi fino a tre anni prima della sua entrata in vigore: valanghe; frane; inondazioni/alluvioni; trombe d’aria; uragani; incendi boschivi di origine naturale; sisma ed eruzioni vulcaniche. Gli interventi finanziabili per i danni causati alla produzione agricola e ai mezzi di produzione agricola sono:
a) la riparazione di immobili ad uso produttivo danneggiati, la loro demolizione e ricostruzione se distrutti, al fine di ristabilirne la piena funzionalità per l’attività delle imprese in essi stabilite;
b) la riparazione di beni mobili strumentali danneggiati o l’acquisto di beni mobili strumentali distrutti;
c) il ristoro dei danni subiti da scorte e prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio;
d) la compensazione per la perdita di reddito dovuta alla distruzione totale o parziale della produzione agricola e dei mezzi di produzione agricola;
e) la costruzione, l’acquisto o il miglioramento di beni immobili finalizzati alla delocalizzazione definitiva dell’attività produttiva, compresi gli investimenti eventualmente necessari a rendere stabili le strutture temporanee realizzate nella fase emergenziale;
f) acquisto o noleggio per la fornitura e l’installazione di impianti temporanei delocalizzati.
Il Ministero pubblicherà il regime di aiuto sul proprio sito internet: politicheagricole.it, fornendo le informazioni previste secondo il formato previsto dall’allegato III del medesimo regolamento; le informazioni sono organizzate ed accessibili al pubblico senza restrizione nella consultazione della trasparenza del Registro SIAN e rimangono disponibili per almeno dieci anni dalla data in cui l’aiuto è stato concesso.