Secondo la corte di Cassazione, gli scarti di origine animale sono soggetti unicamente al regolamento 1069/2009/CE e non alla disciplina sui rifiuti, esclusivamente nel caso vengano qualificati
Secondo la corte di Cassazione, gli scarti di origine animale sono soggetti unicamente al regolamento 1069/2009/CE e non alla disciplina sui rifiuti, esclusivamente nel caso vengano qualificati come sottoprodotti ex articolo 184-bis, d.lgs. 152/2006. La sentenza della Corte è del novembre scorso. In essa viene confermata la condanna di un'azienda della Lombardia per il reato di gestione illecita di rifiuti ex articolo 256, comma 1, lettera a), D.Lgs. 152/2006, in relazione al trattamento di scarti di origine animale. L'impresa ricorrente lamentava il fatto che l'articolo 185 del d.lgs. 152/2006 esclude dalla disciplina dei rifiuti i sottoprodotti di origine animale in quanto soggetti alla disciplina del regolamento 1069/2009/CE. I giudici hanno però sottolineato come gli scarti di origine animale siano sottratti all'applicazione della normativa in materia di rifiuti e soggetti esclusivamente al regolamento1069/2009/CE, solo se qualificabili come sottoprodotti ai sensi dell’articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006 e quindi solo se rispondono a tutti i requisiti previsti dalla norma. In ogni altro caso in cui il produttore se ne sia disfatto per destinarli allo smaltimento, restano soggetti alla disciplina generale sui rifiuti.