• Sistema di bilateralità: in attuazione del Protocollo del 22 settembre 2009 sono state poste le basi per la razionalizzazione e lo sviluppo di un sistema di bilateralità che cerca di cogliere le opportunità offerte dalle recenti disposizioni legislative in materia;
• Assetti contrattuali: sono stati confermati i precedenti assetti della contrattazione collettiva agricola, caratterizzati da un’ampia autonomia negoziale del secondo livello di contrattazione (provinciale). Al riguardo si sottolinea che è stata prevista la possibilità, riservata alle parti nazionali, di individuare specifici settori e/o comparti produttivi che necessitano di contratti di secondo livello alternativi a quello provinciale. Non è stata invece accolta la pressante richiesta sindacale di introdurre forme di contrattazione di
secondo livello aziendale o di gruppo;
• Orario di lavoro: sono state introdotte alcune norme che riconoscono alla contrattazione provinciale la possibilità di disciplinare in modo specifico l’orario di lavoro degli addetti alle attività di agriturismo;
• Deroghe in caso di crisi: è stato introdotto il principio che consente alle parti territoriali di raggiungere specifiche intese, anche in via sperimentale e temporanea, per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale e/o per governare situazioni di crisi.
Le intese così definite possono anche incidere sugli istituti contrattuali previsti a livello nazionale o provinciale, previa approvazione delle parti stipulanti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.