Confagricoltura Alessandria
24-06-2010
Manovra finanziaria 2011/2012 – D. L. n. 78/2010
Con la pubblicazione sulla G. U. del decreto legge n. 78/2010 sono entrate in vigore le norme della manovra finanziaria contenente misure urgenti di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica
Manovra finanziaria 2011/2012 – D. L. n. 78/2010

Manovra finanziaria 2011/2012 – D. L. n. 78/2010

Con la pubblicazione sulla G. U. del decreto legge n. 78/2010 sono entrate in vigore le norme della manovra finanziaria contenente misure urgenti di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
Si riepilogano, di seguito, le nuove disposizioni con riferimento alle disposizioni di carattere fiscale di maggiore interesse, di cui
al titolo II del provvedimento (art. 14, c. 33 e art. 18 e seguenti).

Natura extra tributaria della TIA ((Tariffa integrata ambientale ex TARSU)) Art. 14, cc. 33
Con norma di interpretazione autentica, è stabilita la natura non tributaria della TIA con l’effetto di rendere applicabile l’IVA sulla relativa tariffa e di devolvere le controversie, sorte successivamente all’entrata in vigore del decreto, alla giurisdizione dell’Autorità
giudiziaria ordinaria.

Partecipazione dei comuni all’attività di accertamento tributario Art. 18

È prevista l’istituzione presso i comuni di un consiglio tributario con i compiti di raccordare la collaborazione con le agenzie fiscali.
Al fine dell’individuazione dei fabbricati del territorio comunale non dichiarati al Catasto, i comuni, inoltre, definiscono apposite
iniziative in collaborazione con gli uffici dell’Agenzia del territorio.
In seguito al contributo dei comuni per l’attività di accertamento sarà riconosciuta una somma pari al 33 per cento dei maggiori tributi statali incassati a titolo definitivo. Con apposito decreto del direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno stabiliti i criteri e le forme per l’accesso alle banche dati e per la trasmissione delle copie delle dichiarazioni fiscali dei residenti nei territori dei rispettivi comuni, nonché per la partecipazione all’accertamento fiscale.
Più in particolare, modificando l’art. 44 del DPR n. 600/73 (DPR sull’accertamento), è stabilito quanto segue:
• Nei comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti, l’istituzione del consiglio tributario deve avvenire con regolamento da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto legge; mentre nei comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti, che devono riunirsi in consorzio, entro 180 giorni;
• Viene previsto che gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, prima dell’emissione degli avvisi di accertamento sintetico (v. oltre), inviino una segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, a cui i comuni possono dare riscontro entro  sessanta giorni dal ricevimento, segnalando ogni elemento utile alla determinazione del reddito complessivo;
• Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali d’intesa con la Conferenza unificata, da adottare entro trenta giorni sono individuati i tributi su cui calcolare la quota del 33 per cento spettante ai comuni che abbiano contribuito all’accertamento.

Regolarizzazione catastale dei fabbricati Art. 19
I titolari di diritti reali su immobili non dichiarati in Catasto, compresi i fabbricati rurali, già individuati ed oggetto di pubblicazione
sulla G. U. dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2009, in base all’art. 2, c. 36 del D. L. n. 262 /2006 conv. in legge n. 286/2006, sono tenuti a presentare la dichiarazione di aggiornamento catastale entro il 31 dicembre 2010. Entro lo stesso termine vanno presentate le dichiarazioni di aggiornamento catastale per gli immobili oggetto di interventi edilizi che abbiano comportato una variazione della consistenza ovvero della destinazione dell’immobile.
Le dichiarazioni che perverranno entro tale data saranno rese disponibili ai comuni per i controlli di conformità urbanistico-edilizia. Nel caso di mancata presentazione degli atti di aggiornamento per gli immobili non dichiarati o che hanno formato oggetto dei predetti interventi edilizi, l’Agenzia del territorio provvederà all’attribuzione di una rendita presunta, per i primi, e agli accertamenti di competenza anche con la collaborazione dei comuni, per i secondi. Viene introdotta, a decorrere dal 1° luglio 2010, una rilevante sanzione co

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