Confagricoltura Alessandria
05-08-2010
Decreto legislativo 8 aprile 2010
Riprendiamo lÂ’analisi degli articoli del DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2010
Decreto legislativo 8 aprile 2010

Decreto legislativo 8 aprile 2010

Riprendiamo l’analisi degli agricoli del DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2010

n.. 61: Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geoografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 8.

All’Art. 10 (Disciplinari di produzione) vengono indicati i requisiti che debbono avere i disciplinari di produzione dei vini a DOCG, DOC e IGT; rispetto alla 164/92 spicca l’assenza dell’esclusione formale dei “territori non vocati alla qualità” tra quelli che entrano nelle zone di produzione delle uve. Una novità piuttosto importante riguarda la destinazione degli “esuberi” di produzione di uva del 20%: non potranno essere destinati alla produzione della relativa DO, ma potranno invece essere destinati alla produzione di vini “DOC o IGT a partire da un vino DOCG, oppure di vini IGT a partire da un vino DOC” rispettando ovviamente le caratteristiche del disciplinare della DO a cui saranno destinati; pare che il Piemonte si opporrà a tale decisione, studiando una normativa apposita.
Allo scopo di regolamentare l’offerta, su proposta dei Consorzi, sentite le Organizzazioni professionali agricole, le Regioni possono, in annate favorevoli, aumentare fino ad un massimo del 20% le rese di uva o di vino: tale esubero, nelle annate sfavorevoli, può essere utilizzato per far fronte nelle annate successive a carenze di produzione; allo stesso modo le Regioni possono, in annate sfavorevoli, diminuire le rese di uva o di vino. Altre indicazioni che devono essere contenute nei disciplinari sono: l’indicazione della varietà da cui il vino è ottenuto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura, il divieto delle pratiche di forzatura, la densità minima di ceppi/ha (per i vigneti DOCG di nuovo impianto), il limite di 10% di fallanze che non impone un abbassamento della resa ad ettaro,  le condizioni di produzione (clima, terreno, giacitura, altitudine, esposizione), l’eventuale irrigazione di soccorso, le deroghe per le zone di vinificazione ed elaborazione, il periodo minimo di invecchiamento, l’imbottigliamento in zona delimitata, le capacità ed i sistemi di chiusura delle bottiglie).

L’art. 11 (Modifica dei disciplinari di produzione DOP e IGP) afferma che per effettuare le modifiche sui disciplinari DOP e IGP occorre fare riferimento alle norme dell’OCM vino.

Art. 12 (Schedario viticolo): in questo articolo viene sancito l’obbligo da parte dei conduttori di iscrivere i  propri vigneti allo Schedario viticolo per le relative denominazioni; tale banca dati verrà gestita dalle Regioni e dalle Province autonome, sarà consultabile attraverso i Sistemi Informativi Agricoli (per il Piemonte il  SIAP) e conterrà i dati presenti nel fascicolo aziendale; entro sei mesi dall’entrata in vigore del Decreto 61, il MIPAAF dovrà emettere un decreto in cui saranno determinati i criteri da adottare per verificare
l’idoneità tecnico-produttiva dei vigneti da immettere nello Schedario, nonché la gestione dei dati contenuti nello Schedario per la rivendicazione produttiva (in pratica la Denuncia di produzione sarà effettuata in  base ai dati presenti nel fascicolo aziendale, senza ricorrere all’Albo Vigneti).

L’art. 13 sancisce che il MIPAAF è il responsabile del coordinamento delle attività di controllo; i controlli vengono effettuati da ICQRF e Organismi di controllo privati. Gli organismi di controllo privati sono proposti nel disciplinare delle nuove denominazioni, oppure, nel caso di denominazioni già esistenti, dai Consorzi (se essi sono rappresentativi), oppure, in assenza dei consorzi, dai produttori che rappresentano almeno il 51% della produzione controllata; alternativamente ai casi visti in precedenza, le Regioni o Province autonome
possono indicare al MIPAAF i soggetti incaricati. La vigilanza sugli organismi di controllo privati sarà effettuata dall’ICQRF e dalle Regioni e Province autonome. I dati dello Schedario viticolo dovranno essere messi a disposizione gratuitamente delle strutture di controllo dagli Enti competenti la loro tenuta e gestione.

Al comma 1 dell’art. 14 (Moda

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