Struttura, assetto e durata del contratto (artt. 2 e 3)
L’Accordo di rinnovo dcl CCNL conferma il precedente assetto contrattuale basato su due livelli di contrattazione, il primo nazionale e il secondo provinciale, e conferma altresì le relative cadenze temporali (quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte economica). Restano pertanto, confermate le durate quadriennali sia del contratto nazionale e sia del contratto provinciale. Quest’ultimo decorre in un tempo intermedio nell’arco di vigenza del contratto nazionale. Resta, altresì, confermata l’ampia autonomia negoziale del secondo livello di contrattazione (provinciale). Ed infatti, anche a seguito del nuovo accordo, gli assetti della contrattazione collettiva in agricoltura continuano a caratterizzarsi per un marcato decentramento degli aspetti fondamentali del momento negoziale, quali la retribuzione e la classificazione dei dipendenti, che restano demandati, in via esclusiva, al secondo livello di contrattazione, che è su base territoriale. Il contratto nazionale continua ad assumere la veste di “contratto quadro”, che definisce gli elementi normativi di
base e i limiti retributivi minimi di ciascuna area professionale.
Il nuovo contratto, testualmente, prevede che “la contrattazione provinciale definisce i salari contrattuali e pùò trattare le materie specificatamente rinviate dagli artt 86 e 87 del C.C.N.L.” (articoli, questi, che non sono stati modificati).
Peraltro, mantenere l’assetto fortemente decentrato alla contrattazione collettiva agricola non è stato facile nò scontato, considerate le forti pressioni di una parte del mondo sindacale (che voleva rafforzare il ruolo del contratto nazionale a scapito di quelli territoriali ed i contenuti dell’Accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009 (che conferma il ruolo centrale del contratto nazionale nel sistema di relazioni sindacali). Fermo restando che la contrattazione di secondo livello è di regola territoriale, il nuovo testo dell’art. 2 — con una previsione di carattere programmatico — riconosce alle Parti nazionali, previa apposita intesa, la possibilità di individuare specifici settori e/o comparti produttivi che necessitano di contratti di secondo livello alternativi a quello provinciale.
In altre parole, laddove dovesse sussistere l’oggettiva esigenza di una disciplina normativa ed economica uniforme a livello territoriale per particolari comparti produttivi (si pensi, ad esempio, alle imprese di manutenzione del verde), le parti nazionali potrebbero, previa apposita intesa, avviare un negoziato per la definizione di una disciplina contrattuale di secondo livello, alternativa a quella provinciale. Non è stata, invece, accolta la pressante richiesta sindacale di introdurre forme di contrattazione di secondo livello aziendale o di gruppo.
Dinamiche salariali (art. 2)
Il verbale dì a