Confagricoltura Alessandria
26-02-2011
Norme generali dellÂ’Azione 214.1 del PSR
AllÂ’inizio della quinta e ultima campagna del PSR 2007-2013 per quanto riguarda le misura agroambientali, vale la pena ricordare le seguenti principali norme generali
Norme generali dellÂ’Azione 214.1 del PSR

Norme generali dellÂ’Azione 214.1 del PSR

All’inizio della quinta e ultima campagna del PSR 2007-2013 per quanto riguarda le misura agroambientali, vale la pena ricordare le seguenti principali norme generali che, se non rispettate, potrebbero comportare riduzioni anche notevoli del premio.
- le aziende che hanno aderito nel 2007 devono rispettare una rotazione basata su almeno ciascuna delle quali non può essere coltivata sullo stesso terreno per più di tre volte nei 5 anni e una sola in eventuale ristoppio.
Le aziende che hanno aderito negli anni 2009 e 2010 devono invece basare la rotazione su almeno ciascuna con un solo ristoppio
non sono ammesse riduzioni di superficie condotte superiori al 10% della superficie iniziale; la percentuale del 10% è riferita all’intero quinquennio, come somma delle eventuali riduzioni avvenute dal secondo anno in poi; le riduzioni superiori al 10% comportano la restituzione dei premi annuali percepiti sul totale delle superfici sulle quali viene cessata la conduzione.

Questo non vale per i trasferimenti tra aziende aderenti alle stesse azioni Agroambientali e nei casi di forza maggiore previsti dalle norme europee.
- nel quinto anno d’impegno non sono ammissibili aumenti di premio a causa dell’introduzione di nuove superfici condotte a meno che non riguardino terreni trasferiti tra aziende tutte aderenti alle stesse Azioni Agroambientali.
- la validità delle analisi è di cinque anni: superato questo periodo di validità devono essere rifatte.
- la regola in vigore per le Azioni 214.1 (agricoltura integrata – la meglio nota 2078) e 214.2 (Agricoltura Biologica) prevede che le attrezzature – se adoperate – vengano controllate due volte nel quinquennio: occorre provvedere al secondo turno di controlli entro l’estate 2011.
- devono essere in regola con le autorizzazioni nazionali (registrazioni del Ministero della Salute) e permessi dai disciplinari regionali.
Nel caso in cui prodotti acquistati negli anni precedenti e in giacenza aziendale subiscano la revoca o la decadenza della registrazione nazionale o vengano esclusi dai disciplinari regionali, non potranno essere utilizzati per la difesa o il diserbo.
Naturalmente oltre a questi principi di carattere generale devono essere rispettate anche le norme tecniche specifiche per ogni coltura riguardanti:
• le dosi di azoto (N), fosforo (P2O5) e potassio (K2O) per quanto riguarda la fertilizzazione;
• le dosi dei prodotti fitosanitari per quanto riguarda il diserbo e la difesa;
• le norme generali sull’avvicendamento delle colture, dal 2010 valide anche per le aziende biologiche.
L’insieme delle norme colturali (avvicendamento, fertilizzazione, difesa e diserbo) sono contenute nei disciplinari regionali che potete
consultare sul nostro sito internet.

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