Confagricoltura Alessandria
08-04-2011
Decorrenze pensione - Chiarimenti Inps
La Legge n. 122/2010, ha fissato in 12 mesi (lavoratori dipendenti) ed in 18 mesi (lavoratori autonomi), le nuove decorrenze da applicare ai soggetti che maturano i requisiti anagrafici e contributivi per lÂ’accesso a pensione
Decorrenze pensione - Chiarimenti Inps

Decorrenze pensione - Chiarimenti Inps

La Legge n. 122/2010, ha fissato in 12 mesi (lavoratori dipendenti) ed in 18 mesi (lavoratori autonomi), le nuove decorrenze da applicare ai soggetti che maturano i requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso a pensione a partire dal 1° gennaio 2011. A distanza di molti mesi dalla entrata in vigore della Legge 122/2010 l’Istituto ritorna sulle istruzioni già fornite in merito alla  nuova disciplina in materia di decorrenza della pensione con nuovi  chiarimenti applicativi.

LAVORATRICI CHE OPTANO PER IL SISTEMA CONTRIBUTIVO
Contrariamente a quanto affermato nella circolare INPS n. 126/2010, le lavoratrici che optano al sistema contributivo, per accedere alla pensione di anzianità con 35 anni di contributi e 57 anni di età se dipendenti ovvero con 58 anni se autonomi, rientrano nella disciplina delle nuove decorrenze dei 12 o 18 mesi se si maturano i requisiti dal 1° gennaio 2011. Le precedenti e più favorevoli decorrenze restano confermate solo alle lavoratrici che maturino i requisiti contributivi e di età anagrafica entro il 31 dicembre 2010.

LAVORATORI AUTORIZZATI AI VERSAMENTI VOLONTARI  ENTRO IL 20 LUGLIO 2007
Anche agli autorizzati ai versamenti volontari che maturano i requisiti  dal 1° gennaio 2011 si applica la nuova disciplina delle decorrenze di 12 o 18 mesi. Il mantenimento delle più favorevoli decorrenze di accesso per la pensione di anzianità è confermato solo nel caso di soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007 e che maturino i requisiti contributivi e di età anagrafica entro il 31 dicembre 2010.

PENSIONE SUPPLEMENTARE
Le nuove decorrenze di accesso trovano applicazione anche nel caso di domande di pensione supplementare i cui requisiti vengono maturati dal 1° gennaio 2011. La Pensione Supplementare può essere richiesta all’INPS da un soggetto già titolare di pensione a carico di un altro Ente o Fondo, con contribuzione non sufficiente per  richiedere un’autonoma prestazione. La Pensione Supplementare può essere richiesta anche quando il soggetto pensionato abbia contribuzione come lavoratore parasubordinato non sufficiente per il riconoscimento di un’autonoma
pensione. In merito al soggetto che richiede la pensione supplementare, l’INPS fornisce importanti precisazioni operative. La decorrenza relativa alla pensione principale liquidata o in corso di liquidazione a carico dell’altro Ente o Fondo non ha nulla a che vedere con la seconda decorrenza che dovrà svolgersi per ottenere la pensione supplementare. In caso di Pensione Supplementare di vecchiaia con domanda
presentata successivamente al compimento dell’età dei 60 anni, se donne, o dei 65, se uomini, fermo restando tutti gli altri requisiti di legge richiesti, il decorso dei 12 o dei 18 mesi è dalla data di compimento dell’età anagrafica richiesta per detta prestazione. Qualora alla data di presentazione della domanda di pensione supplementare siano già trascorsi i 12 o 18 mesi dal compimento dell’età pensionabile, il trattamento pensionistico è erogato dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione delle domanda.

PENSIONE DI VECCHIAIA A FAVORE DI LAVORATORI DIPENDENTI CON INVALIDITÀ NON INFERIORE ALL’80%
L’INPS riconferma i criteri già enunciati in base ai quali i 12 mesi di decorrenza decorrono:
- dal compimento dell’età pensionabile (55 donne e 60 uomini) se lo “status” di invalidità è accertato in data antecedente a quello dell’età;
- dall’accertamento dello “status” di invalidità se è successivo al compimento dell’età pensionabile.

ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ: TRASFORMAZIONE IN PENSIONE DI VECCHIAIA
Le nuove decorrenze introdotte dalla L. 122/2010 si applicano anche alla pensione di vecchiaia derivante dalla “trasformazione” dell’assegno ordinario di invalidità. In merito ad un soggetto che si trovasse in questa ipotesi, l’INPS fornisce due chiarimenti:
- l’assegno ordinario di invalidità viene corrispo
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