29-04-2011
Assegno di maternità di base per le donne che non beneficiano di altra indennitÃ
Per ogni figlio nato o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno che non beneficiano di altra indennità di maternitÃ
Assegno di maternità di base per le donne che non beneficiano di altra indennitÃ
Per ogni figlio nato o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno che non beneficiano di altra indennità di maternità è concesso dai comuni l’assegno di maternità di base. L’Inps ha comunicato i nuovi importi ed i limiti di reddito al fine di ottenere l’assegno di maternità per la donna non lavoratrice, a seguito dell’incremento dell'indice ISTAT, che è risultato per il suddetto anno pari all’1,6%. Pertanto, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, avvenut i dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, l’importo è di euro 316,25 mensili per complessivi euro 1.581,25 (pari a 5 mensilità). L’assegno di maternità viene corrisposto a condizione che il reddito familiare non sia superiore al valore Isee (l’indicatore sulla situazione economica che tiene conto anche del patrimonio immobiliare e mobiliare) stabilito ogni anno. Il limite di reddito da non superare per avere diritto a tale assegno, con riferimento ai nuclei familiari composti da tre componenti, è aggiornato a euro 32.967,39. La domanda deve essere presentata al Comune di residenza (anche se l’assegno sarà erogato dall’Inps) entro il termine perentorio di 6 mesi dalla nascita del figlio (o dalla data di ingresso del minore in famiglia).