13-06-2011
Assegni familiari per coltivatori diretti
Gli assegni familiari sono una prestazione a sostegno delle famiglie di alcune categorie di lavoratori, il cui nucleo familiare abbia un reddito complessivo al di sotto dei limiti stabiliti annualmente dalla legge
Assegni familiari per coltivatori diretti
Gli assegni familiari sono una prestazione a sostegno delle famiglie di alcune categorie di lavoratori, il cui nucleo familiare abbia un reddito complessivo al di sotto dei limiti stabiliti annualmente dalla legge e spettano:
• ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
• ai piccoli coltivatori diretti;
• ai titolari delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri).
Spetta un assegno per ogni familiare vivente a carico.
E’ considerato vivente a carico il familiare che abbia redditi personali non superiori ad un determinato importo mensile stabilito dalla legge e rivalutato annualmente.
I redditi dei familiari a carico sono quelli assoggettabili all’IRPEF.
Sono esclusi i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.
I familiari per i quali possono essere richiesti gli assegni sono:
• il coniuge, anche se legalmente separato purché sia a carico, solo se il richiedente è titolare di pensione a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
• i figli o equiparati anche se non conviventi:
– di età inferiore a 18 anni;
– apprendisti o studenti di scuola media inferiore (fino a 21 anni);
– universitari (fino a 26 anni e nel limite del corso legale di laurea);
– inabili al lavoro (senza limiti di età);
• i fratelli, le sorelle e i nipoti, conviventi:
– di età inferiore a 18 anni;
– apprendisti o studenti di scuola media inferiore (fino a 21 anni);
– universitari (fino a 26 anni e nel limite del corso legale di laurea);
– inabili al lavoro (senza limiti di età);
• gli ascendenti (genitori, nonni, ecc..) ed equiparati, solo se il richiedente è piccolo coltivatore diretto.
• i familiari di cittadini stranieri residenti in Paesi con i quali esista una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia.
I redditi del nucleo familiare da prendere in considerazione per la concessione dell’assegno sono quelli assoggettabili all’Irpef al lordo delle detrazioni d’imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali, e quelli esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva, se superiori complessivamente ad Euro 1.032,91, prodotti nell’anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno e hanno valore fino al 30 giugno dell’anno successivo. Pertanto, se la richiesta di assegni familiari riguarda periodi compresi
nel 1° semestre, ovvero da gennaio a giugno, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti 2 anni prima, mentre, se i periodi sono compresi nel 2° semestre, periodo da luglio a dicembre, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti nell’anno immediatamente precedente.
Per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri l’importo mensile degli assegni familiari è pari a euro 8,18 per ogni figlio ed equiparato, fratelli, sorelle e nipoti conviventi.
Per i pensionati l’importo degli assegni familiari è di euro 10,21 per ogni persona a carico.
Gli uffici del Patronato Enapa sono a disposizione per l’inoltro della domanda all’Inps.