Confagricoltura Alessandria
03-10-2011
La maternità delle lavoratrici autonome
Le lavoratrici autonome hanno diritto, se in regola col versamento dei contributi previdenziali, ad un periodo indennizzabile di 2 mesi prima della data del parto e 3 mesi successivi la stessa data
La maternità delle lavoratrici autonome

La maternità delle lavoratrici autonome

Le lavoratrici autonome hanno diritto, se in regola col versamento dei contributi previdenziali, ad un periodo indennizzabile di 2 mesi prima della data del parto e 3 mesi successivi la stessa data.
In caso di adozione o affidamento hanno diritto ad un periodo indennizzabile di 3 mesi successivi alla data di ingresso del bambino nella famiglia purchè il bambino non abbia superato, all’atto dell’adozione o affidamento:
- i 6 anni di età nel caso di adozione o affidamento preadottivo e non preadottivo di bambini italiani,
- i 18 anni di età nel caso di adozione o affidamento preadottivo di minori stranieri;
-ad un periodo indennizzabile di 30 giorni in caso di interruzione di gravidanza spontanea o volontaria verificatasi non prima del 3° mese.
L’indennità giornaliera è pari all’80% delle retribuzioni convenzionali giornaliere stabilite anno per anno dalla legge e non è liquidabile, da parte dell’Inps, prima che il parto sia avvenuto.
Le lavoratrici autonome devono inoltrare la domanda direttamente  all’Inps corredata dal certificato di assistenza al parto o da certificazione contenente tutti i dati necessari all’individuazione del rapporto di parentela madre/figlio.
La domanda deve essere comunque presentata nel termine di prescrizione di un anno decorrente dal giorno successivo all’ultimo giorno indennizzabile (3 mesi dopo il parto).
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