04-01-2012
Decreto sulle analisi chimico - organolettiche per i vini DOP e IGP
Con un certo ritardo – la sua emanazione era inizialmente prevista per il mese di ottobre – è stato pubblicato sulla G.U. n. 295 del 20 dicembre 2011 il D.M. 11/11/2011
Decreto sulle analisi chimico - organolettiche per i vini DOP e IGP
Con un certo ritardo – la sua emanazione era inizialmente prevista per il mese di ottobre – è stato pubblicato sulla G.U. n. 295 del
20 dicembre 2011 il D.M. 11/11/2011: “Disciplina degli esami analitici per i vini DoP e IGP, degli esami organolettici e delle commissioni di degustazione per i vini DoP e del relativo finanziamento”.
Il testo si compone di diversi articoli, vediamo di analizzare i principali. Art. 1 – I vini DoC e DoCG devono essere sottoposti, a cura delle strutture di controllo (Valoritalia e C.C.I.A.A.) ad esame analitico ed organolettico; la certificazione ottenuta ha valore di 180 giorni per i vini DoCG, due anni per i vini DoC, tre anni per i vini DoC liquorosi. Trascorsi tali termini senza che sia effettuato l’imbottigliamento i vini DoCG, entro il termine di un anno devono essere sottoposti ad un nuovo esame organolettico, mentre se trascorre anche questo termine devono essere ripetuti sia l’esame organolettico che quello analitico; per quanto riguarda i vini DoC, trascorso il termine di due anni, essi devono essere sottoposti ad un nuovo esame organolettico ed analitico.
Art. 2 – Per partita di vino si intende una massa di prodotto omogenea contenuta in uno o più recipienti (comprese le bottiglie, le damigiane o altri contenitori). Rimane l’obbligo di trasmettere all’organismo di controllo, entro tre giorni lavorativi, la comunicazione di coacervo per l’assemblaggio di partite già certificate che danno vita ad una nuova partita.
Art. 3 – La richiesta di prelievo del campione che si intende certificare deve essere trasmessa all’organismo di controllo attraverso FAX o e-mail; per i vini che devono essere sottoposti ad affinamento obbligatorio, tale richiesta può anche essere trasmessa con un anticipo di 30 giorni rispetto alla scadenza del periodo di affinamento. Per i vini novelli la richiesta di prelievo può essere trasmessa anche senza avere effettuato la Denuncia di produzione delle uve, dichiarando mediante autocertificazione che sono stati rispettati gli adempimenti tecnico amministratìvi previsti.
Il prelievo è effettuato a cura della struttura di controllo.
Il campionamento è effettuato a sondaggio sull’intera partita (non è più previsto il limite dei cinque vasi vinari e in caso di uniformità della partita il campionamento può essere effettuato su di uno solo dei vasi vinari indicati nella richiesta di prelievo) ed il prelevatore, prima di effettuare il prelievo, prende visione della documentazione atta ad identificare la partita: registri di cantina ed ogni altro documento necessario.
Per ogni prelievo sono prodotti sei esemplari che saranno destinati all’azienda che è in possesso del vino, alla commissione di degustazione, al laboratorio che effettuerà l’analisi chimico fisica, all’eventuale commissione di appello, più altri due di riserva per eventuali ulteriori esami.
Le partite di vino oggetto di prelievo e in attesa di certificazione non possono essere rimosse dai recipienti che le contenevano al momento del prelievo; in caso di cause di forza maggiore, lo spostamento deve essere comunicato all’organismo di controllo, ed esso può avvenire solo nella zona di vinificazione stabilita dai disciplinari di produzione.
Art. 4 – L’esito negativo dell’esame analitico preclude il successivo esame organolettico e impone all’organismo di controllo la comunicazione all’azienda, entro tre giorni, del risultato negativo delle analisi. A questo punto l’azienda ha sette giorni di tempo per richiedere un nuovo prelievo per la ripetizione degli esami chimico fisici, sempre che la partita possa essere oggetto di pratiche enologiche ammesse.
Eventuali ricorsi contro l’esito dell’esame analitico devono essere presentati entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione; a questo punto verrà effettuato un nuovo esame presso un laboratorio diverso da quello che aveva effettuato la prima analisi.
Art. 5 – L’esame organolettico viene effettuato dalle Commissioni di degustazione e riguarda colore, limpidezza, odore e sapore dei vini. Le Commissioni so