Confagricoltura Alessandria
01-03-2012
Assegno di maternità per la donna che non lavora
Per ogni figlio nato o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno, che non beneficiano di altra indennità di maternità
Assegno di maternità per la donna che non lavora

Assegno di maternità per la donna che non lavora

Per ogni figlio nato o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno, che non beneficiano di altra indennità di maternità, è concesso dai comuni l’assegno di maternità di base.
Sulla Gazzetta Ufficiale sono stati pubblicati i nuovi importi ed i limiti di reddito al fine di ottenere l’assegno di maternità
per la donna non lavoratrice, a seguito dell’incremento dell’indice ISTAT, che è risultato per il suddetto anno pari al 2,7%. Pertanto, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, avvenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, l’importo è di € 324,79 mensili per complessivi € 1.623,95 (pari a 5 mensilità). L’assegno di maternità viene corrisposto a condizione che il reddito familiare non sia superiore al valore Isee (l’indicatore sulla situazione economica che tiene conto anche del patrimonio immobiliare e mobiliare) stabilito ogni anno. Il limite di reddito da non superare per avere diritto a tale assegno, con riferimento ai nuclei familiari composti da tre componenti, è aggiornato a € 33.857,51. La domanda deve essere presentata alcomune di residenza (anche se l’assegno sarà erogato dall’INPS) entro il termine perentorio di 6 mesi dalla nascita del figlio (o dalla data di ingresso del minorein famiglia).
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