MALATTIA INSORTA ALL’ESTERO
Nel caso di malattia insorta durante il soggiorno in Paesi che non hanno stipulato con l’Italia Convenzioni o Accordi che regolano la materia o in Paesi non facenti parte della Comunità Europea, ai fini della indennizzabilità, la certificazione deve essere legalizzata a cura della rappresentanza diplomatica o consolare Italiana all’estero e inoltrata alle Sedi competenti anche in un momento successivo al rientro, fermo restando il rispetto del termine di invio (2 giorni dal rilascio) al datore di lavoro e all’Inps (anche eventualmente in copia). La sola attestazione dell’autenticità della firma del traduttore abilitato non equivale alla “legalizzazione”; per “ legalizzazione” si intende infatti l’attestazione, anche a mezzo timbro, che il documento è valido ai fini certificativi secondo le disposizioni locali.
REPERIBILITÀ
Il lavoratore, durante la malattia, è tenuto a rispettare le seguenti fasce di reperibilità per sottoporsi alle eventuali visite mediche di controllo richieste dal datore di lavoro o disposte dall’Inps:
• tutti i giorni, compresi i festivi
• dalle ore 10 alle ore 12
• dalle ore 17 alle ore 19
Il lavoratore pubblico è sottoposto ad un diverso regime orario di reperibilità:
• tutti i giorni, compresi i festivi
• dalle ore 9 alle ore 13
• dalle ore 15 alle ore 18
L’obbligo di osservanza delle fasce di reperibilità è generale ed inderogabile e pertanto nessuno (nè Inps, nè ospedali, nè medici) può rilasciare “autorizzazioni” preventive a non rispettare le fasce, e non esistono patologie che, per loro stessa natura, esimano dal rispetto di questo obbligo. La preventiva comunicazione dell’assicurato all’Inps del proprio allontanamento dal domicilio durante le fasce non garantisce la non effettuazione del controllo - d’ufficio o su richiesta del datore di lavoro - e non vale di per sè a giustificare l’eventuale assenza rilevata. Il lavoratore, durante le fasce di reperibilità, oltre a rimanere a casa, deve collaborare fattivamente per consentire la regolare effettuazione della visita di controllo, accertandosi che non vi siano impedimenti che possano ostacolarla (ad esempio, controllare il buon funzionamento del citofono e del campanello, ecc.). Se, nel corso della malattia, il lavoratore si sposta in un luogo diverso dal domicilio indicato sul certificato medico, deve informare preventivamente e tempestivamente l’Inps e il datore di lavoro.
LA VISITA MEDICA DI CONTROLLO
La visita medica di controllo può essere richiesta dal datore di lavoro o disposta direttamente dall’Inps: competenti all’effettuazione dei controlli sono i soli medici di lista dell’Inps e delle ASL. Una stessa malattia può essere controllata più volte, nel corso della prognosi; tuttavia non può avere luogo più di un controllo nell’arco della stessa giornata. La visita si conclude con la conferma della prognosi riportata nel certificato di malattia, oppure con la sua riduzione, oppure con il giudizio di riacquisto della capacità lavorativa: in questo ultimo caso, il lavoratore è giudicato abile a riprendere il lavoro dal giorno indicato dal medico fiscale. Il lavoratore ha il diritto di contestare l’esito della visita di controllo, manifestando immediatamente al medico la sua volontà e recandosi a visita ambulatoriale presso l’Inps nel primo giorno utile successivo. La risoluzione della controversia è affidata al coordinatore sanitario della sede territoriale Inps. Viceversa, non è possibile recarsi dal proprio medico di base, dopo una visita di controllo chiusa con giudizio di idoneità al lavoro, per ottenere un certificat