Libretti al portatore e assegni liberi, le novità in Gazzetta Ufficiale
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 2 ottobre 2012 è pubblicato il DLgs. n. 169/2012, che reca importanti modifiche anche alla disciplina antiriciclaggio di cui al DLgs. 231/2007. A riguardo si ricorda che dal 17 0ttobre prossimo saranno in vigore l’obbligo di astensione e la disciplina sanzionatoria correlata ai libretti al portatore e agli assegni.
Gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono in: identificare il cliente e verificarne l’identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente; identificare l’eventuale titolare effettivo e verificarne l’identità; ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale; svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale. Si precisa che, quando gli enti o i professionisti non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela non possono instaurare il rapporto continuativo né eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF.
La novità consiste nel fatto che nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente a rapporti continuativi già in essere, operazioni o prestazioni professionali in corso di realizzazione, gli enti o i professionisti restituiscano al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente stesso. Il trasferimento dei fondi è accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite al cliente per l’impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall’art. 18 del DLgs. 231/2007.
Quanto ai libretti di deposito bancari o postali al portatore, si registra un innalzamento delle sanzioni pecuniarie nel caso di saldo di importo pari o superiore a 1.000 euro.
Si precisa infine che i commi 5 e 7 dell’art. 49 del DLgs. 231/2007 affermano che costituiscono violazione l’emissione, il trasferimento e la presentazione all’incasso di assegni bancari e postali, di assegni circolari, vaglia postali e cambiali privi dell’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e della clausola di non trasferibilità per importi pari o superiori a 1.000 euro.