Un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze disciplinerà le disposizioni transitorie per l’applicazione del comma 32. Al riguardo, si ritiene utile precisare meglio quali siano le norme abrogate. L’art. 1, comma 1093 della L. n. 296/2006 ha introdotto un regime opzionale di determinazione del reddito imponibile in favore di società di persone commerciali (snc, sas), srl e società cooperative, che rivestano la qualifica di società agricole ai sensi dell’art. 2 del DLgs. 29 marzo 2004 n. 99. Si tratta delle società che hanno quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività di cui all’art. 2135 c.c. e che contengono, nella propria ragione o denominazione sociale, l’indicazione di “società agricola”. Tali soggetti, ai sensi del citato comma 1093, potevano (allo stato delle cose preferiamo utilizzare il verbo al passato) optare per un regime in base al quale le attività agricole (ivi comprese quelle connesse) di cui all’art. 32 del TUIR generavano reddito imponibile in base al reddito agrario del fondo. L’esercizio dell’opzione è vincolante per un triennio, ai sensi dell’art. 3 del DPR 10 novembre 1997 n. 442.
Ai sensi dell’art. 1 comma 1094 della L. n. 296/2006, invece, le società di persone (snc, sas) e le società a responsabilità limitata (srl) che sono costituite (in qualità di soci) da imprenditori agricoli e che esercitano esclusivamente attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, potevano optare per l’applicazione di un regime fiscale di favore, in base al quale sono considerate imprese agricole (e non imprese commerciali) e determinano il reddito applicando all’ammontare dei ricavi un coefficiente di redditività pari al 25%. Se l’opzione non veniva esercitata, occorreva determinare il reddito in base alle regole ordinarie vigenti in materia di determinazione del reddito d’impresa".
“Provvedimenti come questo - dice il presidente di Confagricoltura Mario Guidi - fanno passare la voglia di fare impresa. In Italia non si più contare su nulla, nemmeno su un regime fiscale su cui si sono tarate migliaia di imprese e su cui sono stati realizzati miliardi di investimenti”. La disposizione, stabilita dalla legge finanziaria per il 2007 – ricorda Confagricoltura - era stata introdotta proprio per far dotare il settore agricolo, ancora oggi caratterizzato da una presenza preponderante di aziende individuali (circa l’85%), in molti casi su base familiare, di imprese strutturate di tipo societario per affrontare le sfide dello sviluppo e della internazionalizzazione. E in questa direzione, negli ultimi anni, si sono avuti segnali incoraggianti. Le società di capitali sono passate, dal 2007 al 2012, da 8.000 a circa