L'obbligo è scattato dal 1° gennaio 2013 e coinvolge tutti i prodotti a DENOMINAZIONE DI ORIGINE, ad INDICAZIONE GEOGRAFICA e tutti i vini cosiddetti "varietali" e "d'annata".
Su alcune tipologie di documenti di trasporto che scortano i vini delle classi precedentemente citate, IT (ex DOCO) ed e-AD dovrà essere inserita OBBLIGATORIAMENTE la dicitura seguente:
"Il presente documento vale quale attestato di denominazione di origine protetta, n. …………. del registro E-bacchus".
Per riportare tale dicitura sugli IT verrà utilizzata la casella 11, sugli e-AD il campo 17.
Per i vini confezionati (in contenitori sino a 60 litri) che circolano nel territorio nazionale e dell’Unione europea scortati da altri documenti (DDT, Fatture accompagnatorie, Ricevute fiscali) la procedura indicata è facoltativa.
Confermato invece l’obbligo di riportare le nuove diciture nei documenti di accompagnamento dei vini sfusi nel territorio nazionale, comunitario e di tutti i vini verso i Paesi Terzi.
I codici di tutte le denominazioni si possono trovare al seguente indirizzo web:
http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm?event=searchPEccgis&language=IT
Si riportano di seguito alcuni codici:
Per i vini DOP tale dicitura deve essere completata con il riferimento al certificato di idoneità, al nome dell'organismo di controllo, all'indirizzo e-mail dell'organismo di controllo.
Per i vini certificati dall'organismo di controllo Valoritalia S.R.L. la dicitura da apporre è la seguente: "Idoneità n. .......... - Valoritalia S.R.L. - info@valoritalia.it
Per i vini certificati dall'organismo di controllo C.C.I.A.A. di Alessandria la dicitura da apporre è la seguente: "Idoneità n. .......... – C.C.I.A.A. AL - info@al.camcom.it
Se il documento di trasporto scorta vini cosiddetti "varietali" compresi gli spumanti la dicitura da apporre è la seguente: "IL PRESENTE DOCUMENTO VALE QUALE CERTIFICAZIONE DELLA (O DELLE) VARIETA' DI UVA DA VINO (VINO VARIETALE), A NORMA DELL'ART. 118 SEPTEVICIES DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1234/2007".
Se il documento di trasporto scorta vini cosiddetti "d'annata" la dicitura da apporre è la seguente: "IL PRESENTE DOCUMENTO VALE QUALE CERTIFICAZIONE DELL'ANNATA DI RACCOLTA, A NORMA DELL'ART. 118 SEPTEVICIES DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1234/2007".
Se il documento di trasporto scorta vini "d'annata" e "varietali" compresi gli spumanti la dicitura da apporre è la seguente: "IL PRESENTE DOCUMENTO VALE QUALE CERTIFICAZIONE DELLA ANNATA DI RACCOLTA E DELLA (O DELLE) VARIETA' DI UVA DA VINO ("VINO VARIETALE"), A NORMA DELL'ART. 118 SEPTEVICIES DEL REG. (CE) N. 1234/2007"
I Ns. Uffici sono a completa disposizione per ogni ulteriore informazione in merito contattando il Sig. Luca Businaro, nostro Responsabile Vitivinicolo, ai seguenti recapiti:
· c/o Ufficio Zona di Acqui – tel. 0144-322243/322103 (martedì – giovedì – venerdì);
· c/o Ufficio Zona di Casale M.to – tel. 0142-452209/417133 (lunedì);
· c/o Ufficio Zona di Novi Ligure – tel. 0143/2633 (mercoledì).