Confagricoltura Alessandria
06-02-2013
Norme generali Azione 214.1
Si rammenta alle aziende che hanno aderito allÂ’azione 214.1 del PSR che lÂ’adesione alle Misure Agroambientali prevede il rispetto degli impegni che riassumiamo qui di seguito
Norme generali Azione 214.1

Norme generali Azione 214.1

Si rammenta alle aziende che hanno aderito all’azione 214.1 del PSR che l’adesione alle Misure Agroambientali prevede il rispetto degli impegni che riassumiamo qui di seguito:
ROTAZIONE: le aziende che hanno aderito nel 2007 e che proseguiranno l’impegno nel 2013 come secondo “anno ponte” devono mantenere il rispetto della norma che prevede che ciascuna coltura possa essere coltivata sulla stessa particella tre volte nel quinquennio con un solo ristoppio; la rotazione può essere basata su almeno due sole colture: l’anno iniziale è il 2009. Si specifica inoltre che i cereali autunno vernini (frumento tenero, frumento duro, orzo, avena, farro, triticale) sono considerati colture analoghe ai fini rotazionali. Le aziende aderenti alla 214.1 nel 2009 o nel 2010 devono rispettare una rotazione che comprenda almeno tre colture e preveda sullo stesso appezzamento al massimo un ristoppio per ogni coltura. Comunque nel quinquennio di impegno la stessa coltura non deve tornare per più di tre anni. N a t u - ralmente i cereali autunno vernini sono considerati la stessa coltura (ad esempio non sarà possibile coltivare orzo dopo una coltura di frumento). È consentita la violazione della regola dell’avvicendamento sino al 10% di superficie a seminativo comportante la sola esclusione dal premio della superficie interessata; oltre questa percentuale sono previste sanzioni sull’intero comparto o, nei casi più gravi, sull’intera domanda.
RISPETTO DEI DISCIPLINARI: osservare i disciplinari di produzione emessi dalla Regione sull’intera superficie aziendale, anche qualora parte dei terreni non siano a contributo.
RIDUZIONI DI SUPERFICIE: per le aziende che hanno aderito nel 2009 o nel 2010 sono ammesse riduzioni di superficie nei 5 anni sino ad un massimo del 10% della superficie oggetto d’impegno al primo anno. Superato questo limite l’Organismo di controllo provvederà al ricupero delle somme erogate su tutte le superfici uscite dalla conduzione, per tutti gli anni in cui questi importi sono stati pagati, fatte salve le cause di forza maggiore. Le norme per le aziende che proseguono nell’anno ponte non sono ancora state definite.
AUMENTI DI SUPERFICIE: per le aziende con anno di inizio impegno 2009 (quinto anno) NON sono ammessi aumenti di superficie a premio se NON provenienti da altre aziende aderenti alle medesime azioni: sulle eventuali nuove superfici è obbligatorio rispettare le norme tecniche senza premio. Per le aziende con anno inizio impegno 2010 (quarto anno) sono ammessi aumenti di superficie sino al 5% della SAU accertata il 1° anno. Le norme per le aziende che proseguono nell’anno ponte non sono ancora state definite, ma si stima che analogamente a quanto avvenuto nel 2012 non siano ammissibili aumenti di superficie, tranne i casi di cambio del beneficiario di superfici precedentemente presenti nell’azione 214.1.
ANALISI DEL SUOLO: la validità delle analisi è di cinque anni: superato questo periodo di validità devono essere rifatte. Le analisi sono uno strumento fondamentale per la definizione delle concimazioni.
TARATURA DELLE ATTREZZATURE PER LA DIFESA E/O IL DISERBO: la regola in vigore per le Azioni 214.1 (Agricoltura Integrata – la meglio nota 2078) e 214.2 (Agricoltura Biologica) prevede che le attrezzature – se adoperate - vengano controllate due volte nel quinquennio; se non adoperate occorre motivare questo fatto con un’apposita dichiarazione di esonero. Le aziende che hanno aderito nel 2007 hanno già assolto all’obbligo del doppio controllo. Le aziende che invece hanno aderito nel 2009 o nel 2010 hanno effettuato il primo controllo entro il 31 dicembre 2011
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