07-03-2013
Pensione di vecchiaia: salva la deroga dei 15 anni di contributi
L’ Inps, ottenuto il via libera dal Ministero del Lavoro, ha modificato l’interpretazione restrittiva esposta precedentemente secondo la quale il diritto alla pensione di vecchiaia dal 1° gennaio 2012 ...
Pensione di vecchiaia: salva la deroga dei 15 anni di contributi
L’ Inps, ottenuto il via libera dal Ministero del Lavoro, ha modificato l’interpretazione restrittiva esposta precedentemente secondo la quale il diritto alla pensione di vecchiaia dal 1° gennaio 2012 si consegue in presenza di una anzianità contributiva minima pari a 20 anni e riconosce ancora valide le deroghe, contenute nel d. lg. 503/1992 (la cosiddettaRiformaAmato), che disciplinano l’accesso alla pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi.Le situazioni in cui possono essere applicate le deroghe per andare in pensione con i 15 annisono le seguenti:• soggetti che hanno maturato 15 anni di contributi al 31 dicembre 1992;• soggetti che sono stati autorizzati ai versamenti volontari entro il 31 dicembre 1992, indipendentemente dal fatto di avere versato o meno detta contribuzione;• soggetti con anzianità assicurativa pari ad almeno 25 anni, con almeno 10 anni di occupazione per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare;• soggetti chepossonofar valere al 31 dicembre 1992 un’anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all’età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire i requisiti contributivi ed assicurativi previsti dal d.lg. 503/1992: pertanto questi sono ridotti fino al limite minimo dei 15 anni.
L’Inpsspecifica altresì che nei confronti delle categorie di lavoratori che andranno in pensione di vecchiaia con i 15 anni di contributi dal 2012 in poi:• si applicano i nuovi requisiti anagrafici previsti per l’accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo o misto;• si applicano gli incrementi derivanti dalla speranza di vita;• non si applica la disciplina della decorrenza dei trattamenti pensionistici (cosiddetta finestra mobile).