MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E MODULISTICA
Le domande di nullaosta per il lavoro stagionale (mod. C - STAG) possono essere presentate, come già avvenuto negli anni precedenti, esclusivamente con modalità telematica. Si precisa che, nell’ambito delle medesime quote, è consentita anche la presentazione di domande a favore di lavoratori appartenenti a nazionalità non comprese nell’elenco indicato, che siano già entrati in Italia per lavoro stagionale nell’anno precedente. Tali cittadini, infatti, maturano in base a quanto previsto dall’art. 24 T.U. Immigrazione e dall’art. 38 comma 2 del Regolamento di Attuazione un diritto di precedenza per il rientro in Italia nell’anno successivo per ragioni di lavoro stagionale. L’invio delle domande sarà possibile dalle ore 8 del giorno successivo alla pubblicazione del decreto e sino alle ore 24 del 31 dicembre 2013.
ISTRUTTORIA
Si richiama, in particolare, la procedura del silenzio assenso per le richieste di nullaosta al lavoro stagionale e stagionale pluriennale a favore degli stranieri già autorizzati l’anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro, con l’automatico accoglimento delle domande che avranno soddisfatto i requisiti necessari (art.24 comma 2 bis D. lgs. 289/98) decorsi i venti giorni dalla data indicata sulla ricevuta di presentazione delle stesse, anche se non saranno pervenuti i prescritti pareri delle Questure e delle Direzioni Territoriali del Lavoro.
SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI SOGGIORNO E COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA
Al fine di semplificare le procedure relative all’assunzione del lavoratore straniero, consentendo al datore di lavoro di assolvere agli obblighi della comunicazione obbligatoria direttamente presso lo Sportello Unico e con lo scopo di contrastare il crescente fenomeno dell’ingresso regolare, a cui però non segue l’effettiva instaurazione del rapporto di lavoro, si dispone che la sottoscrizione del contratto di soggiorno in linea con quanto già previsto dalla procedura di emersione, art.5 D.L. 16/07/2012 n°109 asso