- la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;
- ai fini del versamento delle prime due rate del tributo (e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso), i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. Tali pagamenti sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;
- la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato (i comuni non possono aumentarla) è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo;
- i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il comma 3 poi modifica l'articolo 14 del dl 6 dicembre 2011, n. 201, specificando che sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative (novità che andrà approfondita per valutarne l’impatto sulle attività economiche). È stato inoltre introdotto un alleggerimento amministrativo, infatti il comma 4, lettera a) (modifica dell’art. 12-ter del dl 6 dicembre 2011, n. 201) prevede che i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio (e non più entro 90 giorni) o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.