COME OTTENERE IL CERTIFICATO DI MALATTIA
Per ottenere il certificato di malattia occorre rivolgersi:
- al medico curante nei giorni feriali;
- alla guardia medica nei giorni festivi e prefestivi (solo per i giorni prefestivi e festivi);
- alle strutture ospedaliere per le giornate di ricovero e per quelle in cui è stata eseguita una prestazione di pronto soccorso.
IL CERTIFICATO DI MALATTIA TELEMATICO
Il certificato di malattia è trasmesso per via telematica dal medico curante. Il lavoratore richiede al medico il numero di protocollo identificativo del certificato inviato per via telematica. In aggiunta, può richiedere copia cartacea del certificato telematico e dell’attestato di malattia.
Il lavoratore ha l’obbligo di verificare i dati relativi al proprio domicilio, fornendo al medico anche l’indirizzo di reperibilità, se diverso da quello di residenza, per le eventuali visite di controllo. La responsabilità circa la correttezza di queste informazioni ricade unicamente sul lavoratore. L’indirizzo errato o incompleto sul certificato non sono motivo di giustificazione per il lavoratore, in caso di visita di controllo non effettuata per questa ragione.
Con l’invio telematico del certificato di malattia il lavoratore non ha più l’obbligo di trasmettere l’attestazione di malattia al proprio datore di lavoro e all’INPS. Rimane l’obbligo di segnalare tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza temporanea (nel corso del periodo di malattia) e l’indirizzo di reperibilità, qualora diverso dalla residenza o dal domicilio abituale.
IL CERTIFICATO DI MALATTIA CARTACEO
Ai medici di base non è più consentito il rilascio della certificazione cartacea per la malattia dei lavoratori dipendenti: fanno eccezione i casi in cui la rete internet sia indisponibile, ed il medico non possa utilizzare il servizio di call center.
Attualmente la certificazione cartacea è ancora consentita ai medici di guardia medica ed alle strutture di ricovero (ospedali e strutture convenzionate)
Se il certificato è rilasciato in forma cartacea, il lavoratore deve trasmettere entro due giorni lavorativi dal rilascio:
- il certificato medico all’INPS, se appartiene alle categorie per le quali l’INPS eroga l’indennità di malattia;
- l’attestazione (copia del certificato senza dati sanitari sensibili) al proprio datore di lavoro, pubblico o privato.
Per quanto riguarda l’INPS, la certificazione può essere consegnata direttamente agli sportelli, oppure spedita con raccomandata (la data di spedizione è quella del timbro postale). Per i certificati spediti o consegnati oltre il limite dei due giorni lavorativi successivi al rilascio si perde il diritto all’indennità di malattia per i giorni di ritardo.
TRASFERIMENTO ALL’ESTERO DURANTE LA MALATTIA
Il lavoratore in malattia si può trasferire all'estero, durante il periodo in cui si percepisce l'indennità, solo per fruire di un trattamento medico ed assistenziale ritenuto migliore; per fare ciò, occorre chiedere l'autorizzazione a trasferirsi al medico dell'Inps o della ASL.