Confagricoltura Alessandria
09-08-2013
Lavoro occasionale accessorio voucher
Nel merito delle modifiche apportate dalla legge 92/2012, (Fornero) l’INAIL con circolare n° 21 del 24/04/2013 conferma sostanzialmente le precisazioni ed i chiarimenti già forniti dal Ministero del lavoro e dall’INPS
Lavoro occasionale accessorio voucher

Lavoro occasionale accessorio voucher

Nel merito delle modifiche apportate dalla legge 92/2012, (Fornero) l’INAIL con circolare n° 21 del 24/04/2013 conferma sostanzialmente le precisazioni ed i chiarimenti già forniti dal Ministero del lavoro e dall’INPS con apposite circolari, di cui abbiamo già dato ampia comunicazione. Oltre a ribadire quanto già precisato nelle suddette circolari del Ministero del lavoro e dell’INPS, l’INAIL fornisce – con la circolare in commento – alcune indicazioni operative con riferimento agli obblighi del committente di comunicazione delle prestazioni di lavoro accessorio.
- La Riforma del lavoro ha innovato la disciplina in materia di lavoro occasionale accessorio, semplificandone il quadro normativo e riaffermando la finalità dei voucher di ricondurre nella legalità attività prestate abitualmente “in nero”.
- La medesima riforma ha modificato la nozione di prestazioni di lavoro accessorio contenuta nell’art. 70 del d. lgs. 276/2003, qualificandole come attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare.
Sono state, in tal modo, semplificate e chiarite le modalità per l’utilizzo del lavoro occasionale accessorio applicabile, allo stato, a tutte le tipologie lavorative e di prestatori.
• Con le nuove disposizioni, viene fissato il limite di carattere economico pari a 5.000 euro, in relazione al compenso massimo che il prestatore di lavoro accessorio può percepire su base annua, a prescindere dal numero dei committenti. In definitiva, mentre prima il limite economico era riferibile a 5.000 euro per ogni committente riferiti all’anno solare, ora la somma è sempre 5.000 euro, ma l’importo va considerato complessivamente con riferimento alla totalità dei committenti; è un limite che riguarda il lavoratore.
• Ulteriori limiti di utilizzo sono previsti, in particolare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti: in tale ipotesi, le attività di lavoro occasionale accessorio possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente.
• Inoltre, il Decreto sviluppo, per l’anno 2013, prevede che prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresi’ rese in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, fermo restando il limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.
• Con le nuove disposizioni il limite quantitativo dei 5.000 euro è divenuto elemento di qualificazione della fattispecie; il suo superamento determina violazione della disciplina in materia di lavoro accessorio con trasformazione del rapporto in rapporto di lavoro subordinato e conseguente applicazione di sanzioni civili ed amministrative.
- In attesa del completamento da parte dell’Istituto del sistema di monitoraggio dei compensi ricevuti dai singoli prestatori nel corso dell’anno, il committente potrà richiedere al prestatore una dichiarazione, ai sensi dell’articolo 46 comma 1, lett. O) d.p.r. 445/2000, in ordine al non superamento degli importi massimi previsti. Nella citata lettera circolare si precisa che, ferma restando l’effettuazione dei vigenti adempimenti in materia di comunicazione preventiva della prestazione, l’acquisizione della dichiarazione costituisce elemento necessario e sufficiente a evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio.
- I limiti di applicazione del lavoro accessorio sono dunque ora definiti sulla base del limite economico. In questo ambito, il lavoro occasionale accessorio si estende come, si è detto, a tutte le tipologie di attività e di prestatori.

Settore agricolo
• Casi specifici sono costituiti dal settore agricolo, dai committenti pubblici e dalle imprese familiari per i quali il lavoro occasionale accessorio si articola se

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