15-01-2014
In breve del 15 Gennaio 2014
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In breve del 15 Gennaio 2014
La nuova IMU - Imposta municipale propria
L'imposta municipale propria continuerà ad applicarsi a regime, dal 2014, anche al settore agricolo, in base alla disciplina stabilita dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011 (Decreto Monti), con alcune importanti novità contenute nella Legge di Stabilità 2014 che consistono:
a) nella riduzione dei moltiplicatori da applicare al reddito dominicale dei terreni, già rivalutato nella misura del 25%, da 110 a 75, relativamente ai terreni posseduti e condotti da IAP o coltivatori diretti, iscritti alla previdenza agricola, di cui al comma 5 del predetto articolo 13, del D.L. n. 201/2011 ( tra cui, si ricorda, sono comprese le società agricole in possesso della qualifica IAP e i soci delle società di persone, in possesso di una delle predette qualifiche, che continuano in qualità di soci a coltivare il fondo), mentre resta fermo il moltiplicatore di 135 negli altri casi;
b) nell'esclusione dall'imposta dei fabbricati rurali strumentali, di cui all'art. 13, c. 8, del D.L. n. 201/2013, indipendentemente dalla loro ubicazione in comuni montani o parzialmente montani, che aveva caratterizzato l'esenzione per il 2012 e il 2013. Si ricorda, che al fine di individuare la categoria di detti immobili deve farsi riferimento all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. n. 557/93 conv. in L. n. 134/1994, in base al quale la strumentalità è riconosciuta in relazione al carattere oggettivo dell'utilizzo del fabbricato per l'esercizio delle attività agricole ex art. 2135 c.c., al di là delle qualifiche soggettive del titolare dell'impresa agricola (proprietario, affittuario, IAP, CD, etc.).
L'imposta risulta, invece, dovuta per i fabbricati rurali abitativi a prescindere dal luogo di ubicazione. L'applicazione dell'IMU in base alle regole di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011, rende, altresì salva, l'esenzione dall'imposta per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o collinari ex art. 7, lett. h) del D.Lgs. n. 504/1992.
Le altre misure che riguardano, più in generale, l'IMU dal 2014 sono:
1) l'esclusione dall'imposta delle abitazioni principali e delle relative pertinenze, fatta eccezione per quelle che rientrano nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Si ricorda che per abitazione principale s'intende l'immobile in cui è stabilita la residenza anagrafica e la dimora abituale del nucleo familiare;
2) la possibilità per i comuni di equiparare all' abitazione principale: l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che risiedono in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata; l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti , sempre a condizione che non risulti locata; l'unità immobiliare concessa in comodato a parenti entro il primo grado in linea retta che la utilizzano come abitazione principale, con la limitazione che l'agevolazione opera fino a concorrenza della quota di rendita iscritta in catasto non eccedente il valore di 500 euro, ovvero nel caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro.
L'IMU non si applica, inoltre, agli immobili appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, ai fabbricati destinati ad alloggi sociali, alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e agli immobili posseduti e non concessi in locazione dagli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia, ecc.
A valere dall'anno 2013, l'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile dal reddito d'impresa e dal reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 30 per cento del suo ammontare, per il 2013, e del 20 per cento a partire dal 2014. L'imposta non è deducibile, invece, dall'IRAP. Con effetto sempre dal periodo d'impo