30-01-2014
Assunzioni congiunte in agricoltura
Più imprese, d’ora in avanti, potranno co-assumere uno o più dipendenti per destinarli a svolgere
Assunzioni congiunte in agricoltura
Più imprese, d’ora in avanti, potranno co-assumere uno o più dipendenti per destinarli a svolgere attività presso le rispettive aziende.
La novità è prevista dal Decreto Legge numero 76/2013, il quale tuttavia ne limita la facoltà alle sole aziende appartenenti a gruppi di imprese oppure riconducibili a uno stesso proprietario o a differenti se legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado o, ancora, alle reti di imprese.
La novità
La novità è inserita tra le norme che semplificano gli adempimenti ai gruppi di imprese (art. 31 del dlgs n.. 276/2003, la riforma Biagi del lavoro). Infatti, è già previsto che tali imprese possono delegare lo svolgimento degli adempimenti di lavoro alla società capogruppo per tutte le società controllate e collegate.
E lo stesso è già previsto per i consorzi di cooperative, che possono svolgere gli stessi adempimenti per conto delle coop consorziate oppure delegarne l’esecuzione a una società consorziata oppure organizzarli con i consulenti del lavoro. Ma la previsione del dl n. 76/2013 va ben oltre la gestione e l’esecuzione degli adempimenti legati a un rapporto di lavoro: ne introduce, infatti, una nuova tipologia.
Assunzioni congiunte
Questa nuova tipologia, già accennata sopra, farà riferimento a un rapporto di lavoro congiunto derivante da un’assunzione congiunta di lavoratore dipendente. La finalità? Svolgimento delle prestazioni lavorative presso le aziende dei coobligati all’assunzione. Non tutte le imprese potranno avvalersi della nuova facoltà, ma solo quelle in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) Appartenenti allo stesso gruppo di imprese;
b) Riconducibili allo stesso proprietario;
c) Riconducibili a soggetti diversi legati tra loro da un vincolo di parentela o affinità entro il terzo grado. Si ricorda che sono parenti di primo grado i genitori e i figli; di secondo grado i nonni, i fratelli e sorelle, i nipoti (figli dei figli); di terzo grado i bisnonni, gli zii, gli altri nipoti (figli di fratelli e sorelle), i pronipoti (figli di nipoti di II grado); mentre sono affini (lo sono, sostanzialmente i parenti del coniuge) di primo grado i suoceri; di secondo grado i nonni del coniuge e i cognati; e di terzo grado: i bisnonni del coniuge, gli zii del coniuge, gli altri nipoti (figli di cognati).
d) La nuova opportunità, inoltre, sarà possibile anche per le imprese legate da un contratto di rete, a patto che almeno il 50% di esse sia imprese agricole.
L’operatività
Il 16/01 u.s. il Ministro Giovannini ha firmato il Decreto che definisce le modalità con le quali si può procedere alle assunzioni congiunte,
Il Decreto in sostanza dispone che:
– In caso di assunzione congiunta da parte di gruppi di imprese o da parte di imprese legate tra loro da un contratto di rete, le comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione sono effettuate dall’impresa capogruppo;
– In caso di assunzione congiunta da parte di imprese riconducibili allo stesso proprietario, le comunicazioni di assunzione, trasformazione , proroga e cessazione sono effettuate dallo stesso proprietario;
– In caso di assunzione congiunta da parte di imprese riconducili a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, le comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione sono effettuate dal soggetto appositamente incaricato da uno specifico accordo tra le parti.
Si sottolinea che l’accordo in questione deve essere depositato presso le associazioni di categoria con modalità che ne garantiscano la data certa di sottoscrizione.
Da ultimo, il Decreto prevede che, con apposito provvedimento direttoriale da emanarsi,