07-03-2014
Impianti fotovoltaici: profili fiscali e catastali
Con la circolare n. 36/E/2013, lÂ’Agenzia delle Entrate ha fornito una panoramica generale degli aspetti catastali e fiscali
Impianti fotovoltaici: profili fiscali e catastali
Con la circolare n. 36/E/2013, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una panoramica generale degli aspetti catastali e fiscali riguardanti la realizzazione e la gestione degli impianti fotovoltaici e del trattamento fiscale del Conto Energia.
Ai fini dell’accatastamento, l’ufficio è tornato sulla “spinosa” questione della classificazione dei beni, specificando che a tali fini non rileva la facile amovibilità delle componenti degli impianti fotovoltaici, né la circostanza che tali impianti possano essere posizionati in altro luogo mantenendo inalterata la loro originale funzionalità e senza antieconomici interventi di adattamento, ma la capacità dell’impianto fotovoltaico di produrre un reddito autonomo caratterizzante l’unità immobiliare a cui appartiene.
Pertanto, gli Uffici Provinciali devono accertare gli immobili che ospitano i medesimi impianti, indagando, ai fini della determinazione della relativa rendita catastale, sulla correlazione che sussiste tra immobile e, in generale, quelle componenti impiantistiche rilevanti ai fini della sua funzionalità e capacità reddituale, a prescindere dal mezzo di unione utilizzato.
In base a tale principio l’Agenzia del Territorio, con Ris. n. 3/T/2008, ha assimilato gli impianti fotovoltaici alle centrali elettriche e vanno, conseguentemente, accertati catastalmente nella categoria “D/1 opifici” .
Tuttavia ai fini fiscali, l’Agenzia delle Entrate, prima dell’unificazione con l’Agenzia del Territorio, in più occasioni, ha qualificato alcuni impianti fotovoltaici come beni mobili, in quanto caratterizzati dal requisito dell’amovibilità.
Più in particolare, con circolare n. 46/2007 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’impianto fotovoltaico situato su un terreno non costituisce un impianto fisso al suolo, in quanto normalmente i pannelli solari che lo compongono possono essere agevolmente rimossi e posizionati in altro luogo mantenendo inalterata la loro originaria funzionalità: interpretazione confermata peraltro nella successiva circolare n. 38/2010.
Con la circolare n. 36/E, in commento, l’Agenzia delle Entrate ritorna sui propri passi, affermando che le indicazioni contenute nei precedenti documenti di prassi, in base ai quali gli impianti fotovoltaici sono qualificabili come beni mobili, sono state espresse esaminando i casi di impianti dotati di facile amovibilità, senza che l’eventuale spostamento comportasse il sostenimento di costi rilevanti.
Pertanto, in conseguenza dell’incertezza che tale indirizzo ha comportato, fornisce gli opportuni chiarimenti diretti ad uniformare i comportamenti degli uffici e degli operatori. In particolare, viene precisato che:
• gli immobili ospitanti le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici devono essere accatastati nella categoria D1- “Opifici” e nella determinazione della relativa rendita catastale devono essere inclusi i pannelli fotovoltaici, in quanto ne determinano il carattere sostanziale di centrale elettrica;
• le installazioni fotovoltaiche poste su edifici e quelle realizzate su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari censiti al catasto edilizio urbano, non devono essere accatastate autonomamente, in quanto possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili. Sussiste, tuttavia, la necessità di procedere, con dichiarazione di variazione da parte del soggetto interessato, alla rideterminazione della rendita dell’unità immobiliare a cui risulta integrato, qualora l’impianto fotovoltaico incrementi nella misura del 15% o superiore il relativo valore capitale o la redditività ordinaria;
• gli impianti di modesta entità (ad esempio quelli domestici), non devono essere accatastati e non comportano l’insorgere di alcun obbligo in capo al soggetto interessato.
Su quest’ultimo punto vengono precisati quali devono essere considerati di “impianti di modesta entità”, cioè quelli che soddisfano almeno uno dei seguenti requisiti:
— la potenza nominale dell’impianto fotovoltaico non è superiore a 3 chilowatt, per ogni unità