Novità per la mediazione tributaria
L’Agenzia delle Entrate informa che ci sono novità per quanto riguarda la mediazione tributaria, l’istituto che consente di chiudere le liti fiscali di importo fino a 20mila euro con la riduzione al 40% delle sanzioni. Per gli atti notificati dal 2 marzo scorso, il ricorso presentato direttamente in Commissione tributaria provinciale, senza passare prima dalla mediazione, sarà improcedibile e non più inammissibile. Le novità, introdotte dalla Legge 147/2013, sono contenute nella circolare n. 1/E dell'Agenzia delle Entrate. Il contribuente dovrà, quindi, attendere il compimento dei 90 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte dell’Agenzia prima di costituirsi in giudizio entro i successivi 30 giorni. Per tutta la durata del procedimento di mediazione, l’Agenzia sospenderà la riscossione delle somme; la sospensione non è prevista, invece, nei casi di improcedibilità della domanda. Alle domande di mediazione, inoltre, si applicheranno le normali disposizioni sui termini processuali, comprese quelle sulla sospensione feriale.