Confagricoltura Alessandria
11-07-2014
Disposizioni urgenti per il settore agricolo
Norme in materia lavoristica (D.l. n. 91/2014)
Disposizioni urgenti per il settore agricolo

Disposizioni urgenti per il settore agricolo

Norme in materia lavoristica (D.l. n. 91/2014)

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno u.s. è stato pubblicato il Decreto legge 24.06.2014, n. 91 (c.d. Decreto Campolibero), recante, tra l’altro, alcune “disposizioni urgenti per il settore agricolo” relative alla materia lavoristica.
Le principali novità riguardano il cosiddetto “cuneo fiscale” ed accolgono, seppur parzialmente, le richieste di Confagricoltura al Governo per la riduzione del costo del lavoro anche relativo ai rapporti a tempo determinato dotati di un certo grado di stabilità.
In particolare, ed in estrema sintesi, il Decreto prevede:
• l’estensione delle deduzioni dalla base imponibile IRAP riconosciute dalla legge per il lavoro a tempo indeterminato alle assunzioni di lavoratori a tempo determinato, purché il rapporto abbia una durata almeno triennale e garantisca una occupazione di almeno 150 giornate annue;
• l’introduzione di un incentivo specifico per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli (dai 18 ai 35 anni) con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata triennale e con garanzia occupazionale minima di 102 giornate lavorative annue;
• la creazione della “Rete del lavoro agricolo di qualità”, ossia di un sistema gestito congiuntamente dall’INPS, da rappresentanti istituzionali e dalle parti sociali finalizzato a redigere – a domanda degli interessati - un elenco delle imprese agricole in regola con le disposizione in materia di lavoro in modo da orientare l’attività di vigilanza nei confronti delle imprese non appartenenti al predetto elenco.
Di tali misure, la cui efficacia è in gran parte subordinata a provvedimenti attuativi o ad autorizzazioni della Commissione UE.

Deduzioni IRAP per lavoratori a termine (art. 5 c. 13 e 14)

Con questa norma, per la prima volta nel nostro ordinamento, vengono incentivate, attraverso apposite deduzioni dalla base imponibile IRAP, le assunzioni di lavoratori agricoli a tempo determinato stabilmente inseriti nella compagine aziendale.
La norma prevede che le deduzioni riconosciute per l’assunzione di lavoratori a tempo indeterminato si applichino anche, nella misura del 50 per cento degli importi ivi previsti, “per ogni lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato impiegato nel periodo di imposta purché abbia lavorato almeno 150 giornate e il contratto abbia almeno una durata triennale”.
In sostanza le deduzioni IRAP spettanti per i lavoratori fissi vengono estese, con valori dimezzati, anche ai lavoratori a tempo determinato con una certa garanzia occupazionale (contratto triennale e 150 giornate lavorate nel periodo d’imposta).
In attesa di indicazioni da parte delle amministrazioni competenti, si rileva che:
• le deduzioni sembrano orientate sulla categoria degli operai agricoli, come risulta da alcuni passi della norma (soprattutto il riferimento alle giornate di lavoro), anche se la legge parla genericamente di “lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato”, lasciando intendere, a stretto rigore letterale, che il beneficio possa riguardare anche altre categorie di dipendenti, come ad esempio gli impiegati;
• pur non essendo esplicitamente richiesta una particolare forma del contratto di lavoro a tempo determinato di durata triennale, almeno per gli operai agricoli, è senz’altro preferibile, ai fini probatori, adottare un accordo scritto sulla base di quanto previsto agli articoli 21 e 22 lettere b) e c) del vigente CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti. Naturalmente l’arco temporale complessivo dovrà essere, non annuale, ma triennale;
• il contratto di durata triennale per gli operai agricoli non deve necessariamente prevedere una continuità di prestazione per tutti i tre anni ma può avere ad oggetto prestazioni lavorative di 150 o più giornate in ciascuno degli anni, nei modi e nei termini tradizional
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