Confagricoltura Alessandria
24-07-2014
In breve del 24 Luglio 2014
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In breve del 24 Luglio 2014

Obblighi relativi alla sicurezza nel caso di voucher, stage e tirocini
Voucher – Il pagamento di prestazioni di lavoro con voucher obbliga le aziende agli adempimenti sulla sicurezza sul lavoro. Infatti, l’utilizzo anche occasionale di personale retribuito con i buoni lavoro fa scattare l’obbligo di osservare tutti gli adempimenti previsti per la sicurezza sul lavoro, dal redigere il documento sulla valutazione rischi agli obblighi di formazione e informazione del lavoratore, dalla dotazione dei dispositivi di sicurezza individuale alla vigilanza sanitaria. A precisarlo è il Ministero del Lavoro in risposta ad alcuni interpelli sul Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008).

In questo caso, infatti, nonostante si tratti di prestazioni lavorative che non denotano un vero e proprio rapporto di lavoro, il Ministero spiega che nei confronti dei lavoratori occasionali vanno ottemperati tutti gli obblighi del Testo Unico sulla Sicurezza, quindi compresi quello di informare e formare il lavoratore, di dotarlo dei Dpi (dispositivi di protezione individuale) sulla base della valutazione dei rischi), di sottoporlo a sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla legge, etc. La ricorrenza dell’obbligo di osservare il Testo Unico sulla Sicurezza, spiega il Ministero, è prevista dallo stesso Testo Unico sulla Sicurezza all’articolo 3 (infatti, al comma 8 stabilisce che, nei confronti dei prestatori di lavoro accessorio, le norme sulla sicurezza si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario compresi insegnamento privato supplementare e assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili) ed è suffragata dal fatto che, come affermato dall’Agenzia europea per la sicurezza e salute sul lavoro, i lavoratori occasionali sono considerati più vulnerabili dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato.

Stage e tirocini - Un ulteriore quesito posto al Ministero chiede di sapere se colui che svolge uno stage o un tirocinio formativo possa essere equiparato a tutti gli effetti al lavoratore, ai fini dell’applicazione della normativa sulla sicurezza. Il Ministero risponde affermativamente. Di conseguenza, nel caso in cui in un’azienda o in uno studio professionale siano presenti soggetti che svolgano stage o tirocini formativi, il datore di lavoro sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza al fine di garantire la sicurezza e la salute degli stessi, e quindi adempiere gli obblighi formativi connessi alla specifica attività svolta.
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