Credito d’imposta per nuovi investimenti nel settore agricolo
E’ concesso alle imprese che producono prodotti agricoli, nonché alle piccole e medie imprese che producono prodotti agroalimentari, anche se costituite in forma cooperativa o in consorzi, un credito d’imposta nella misura del 40 per cento delle spese per nuovi investimenti, e comunque non superiore a 50.000 euro, per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, da effettuarsi nel 2014 e nei due anni successivi.
Il credito d’imposta, finanziato nel limite di spesa di 500.000 euro per l’anno 2014 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, è utilizzabile esclusivamente in compensazione (Mod. F24) e non rileva ai fini reddituali e dell’IRAP.
Con apposito decreto del MIPAF, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, da emanare entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore del decreto legge, saranno stabilite le condizioni, i termini e le modalità di fruizione del credito d’imposta e del relativo monitoraggio. Il riconoscimento del credito d’imposta è, comunque, subordinato all’autorizzazione della Commissione europea.
Detrazione per l’affitto di terreni agricoli da parte di giovani agricoltori
Per incentivare l’inserimento dei giovani in agricoltura è stata prevista un’ apposita detrazione dall’IRPEF, a favore degli IAP e CD iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai trentacinque anni, pari al 19 per cento delle spese sostenute per i canoni d’affitto dei terreni agricoli. L’ammontare della detrazione, fissato entro il limite di 80 euro per ettaro fino ad un massimo di 1.200 euro annui, spetta nei limiti della regola de minimis (15.000 euro in tre anni) di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013.
La misura, che si applica a partire dal periodo d’imposta 2014, senza che di essa si possa tener conto ai fini della determinazione degli acconti previsionali per lo stesso periodo d’imposta, rientra a pieno titolo nell’ambito della regola stabilita al comma 1-sexies dello stesso art. 16, secondo cui qualora la detrazione spettante sia superiore all’imposta lorda IRPEF, al netto delle detrazioni per carichi di famiglia e per redditi di lavoro dipendente (artt. 12 e 13 dello stesso TUIR), è riconosciuto un credito pari all’eccedenza della detrazione spettante rispetto all’ammontare della capienza d’imposta residua (imposta lorda – detrazioni ex artt. 12 e 13), da determinare in sede di dichiarazione dei redditi.
Abrogazione dell’agevolazione per mancata coltivazione del fondo e rivalutazione degli estimi catastali
E’ abrogato l’art. 31, comma 1, del TUIR che dispone la riduzione al 30 per cento del reddito dominicale nel caso in cui un fondo rustico non sia stato coltivato per un’intera annata agraria per cause non dipendenti dalla tecnica agraria. Pertanto, a partire dall’entrata in vigore della nuova disposizione, il reddito dominicale andrà dichiarato per intero con l’ulteriore effetto che, negli stessi casi, si dovrà dichiarare anche per intero il reddito agrario, posto che l’annullamento dello stesso, previsto sino ad oggi, a norma del successivo art. 35 del TUIR, non risulterà più operante.
Aumento della rivalutazione dei redditi fondiari
Com’è noto con la legge di stabilità 2013 i redditi dominicali ed agrari sono stati rivalutati del 15 per cento ovvero, nel c