29-09-2014
Il Contratto di Rete
Con l’art. 3, comma 4 ter, D.L. 5/2009, convertito con modificazioni in L. 33/2009, e successive modifiche e integrazioni, è stato introdotto nel nostro ordinamento il Contratto di Rete
Il Contratto di Rete
Con l’art. 3, comma 4 ter, D.L. 5/2009, convertito con modificazioni in L. 33/2009, e successive modifiche e integrazioni, è stato introdotto nel nostro ordinamento il Contratto di Rete. Dal 2009 sino ad oggi la disciplina in materia è stata ampiamente rimaneggiata e diverse modifiche ed integrazioni si sono succedute con l’obiettivo di potenziarne l’attrattività e favorirne la diffusione. Il Contratto di Rete rappresenta un istituto innovativo nel nostro sistema produttivo e realizza un modello di collaborazione tra imprese che consente, pur mantenendo la propria indipendenza, autonomia e specialità, di realizzare progetti ed obiettivi condivisi al fine di accrescere la propria capacità innovativa e di innalzare il proprio livello di competitività sul mercato.
Tre tipologie di collaborazione
Nello schema normativo è previsto che le imprese contraenti predispongano prima un “programma di rete”, ovvero un piano di azione volto ad accrescere la capacità innovativa e la competitività, e poi diano esecuzione concreta alle attività previste nel piano. Tali attività possono essere di tre tipi:
• Collaborazione in forme e ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese (la forma più intensa del Contratto di Rete);
• Scambio di informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica (la forma più “leggera” del Contratto di Rete);
• esercizio in comune di una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa (la forma più accentuata di integrazione fra le imprese).
Nel DL competitività una specifica regolamentazione per i Contratti di Rete
Il Decreto Competitività 91/2014 convertito con modificazioni in L. 116/2014 ha dedicato particolare attenzione al settore agricolo, specialmente in materia di Contratti di Rete, introducendo una previsione innovativa fortemente voluta da Confagricoltura, che agevola il Contratto di Rete attraverso una disciplina più mirata per le imprese agricole.
Lo scopo è promuovere e sostenere i processi di riorganizzazione e modernizzazione del settore agricolo, migliorare la qualificazione del settore, promuovere la capacità innovativa e competitività dell’imprenditorialità agricola.
La tipologia di contratto su cui si è intervenuti in maniera più incisiva è quella che prevede l’esercizio in comune di una o più attività, cui è stata dedicata una specifica regolamentazione.
Le principali novità introdotte
Le principali novità in materia di contratti di rete in agricoltura sono contenute nell’art.1 bis comma 3.
All’art. 1 bis comma 3 - disposizioni urgenti in materia di semplificazione – del D.L. Competitività il legislatore recita: “Per le imprese agricole, definite come piccole e medie ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, nei contratti di rete, di cui all’art. 3 comma 4ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, formati da imprese agricole singole ed associate, la produzione agricola derivante dall’esercizio in comune delle attività, secondo il programma comune di rete, può essere divisa fra i contraenti in natura con l’attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel Contratto di Rete”.
Come si evince dall’articolo citato, il testo legislativo, a proposito dell’oggetto del contratto, ha dato particolare rilievo al concetto di collaborazione nella forma dell’esercizio in comune di una o più attività agricole.
La locuzione “esercizio in comune di attività” va intesa nel senso:
- di una integrazione tra le imprese costituenti la “rete” delle attività rientranti nell’oggetto della p