01-10-2014
Fare agricoltura in «rete» conviene: le novità fiscali
Il quadro normativo riguardante i contratti di rete si amplia notevolmente grazie alle novità introdotte dal Decreto Competitività 91/2014
Fare agricoltura in «rete» conviene: le novità fiscali
Il quadro normativo riguardante i contratti di rete si amplia notevolmente grazie alle novità introdotte dal Decreto Competitività 91/2014, convertito con modificazioni in L. 116/2014.
Il citato Decreto dedica particolare attenzione alle reti operanti nel settore agricolo, introducendo appunto una innovativa previsione, fortemente voluta da Confagricoltura, che agevola il Contratto di Rete attraverso una disciplina più mirata per le imprese agricole.
Il Contratto di Rete rappresenta un accordo con il quale due o più imprenditori, anche di diversi settori, al fine di accrescere la propria capacità innovativa e di innalzare il proprio livello di competitività sul mercato nazionale e internazionale, si obbligano, sulla base di un programma economico comune e nell’ambito di un quadro giuridico prestabilito a collaborare, scambiarsi informazioni o prestazioni ed esercitare attività in comune.
Ai sensi del D.L. n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012, al Contratto di Rete non si applicano le disposizioni di cui alla Legge 3 maggio 1982 n. 203 in materia di norme sui contratti agrari.
Il Contratto di Rete non è un contratto agrario, anche laddove sia formato e/o costituito da sole imprese agricole. La sua funzione economico sociale è costituita dal creare fra due o più imprese agricole idonee sinergie, attraverso le più appropriate forme di collaborazione e cooperazione, finalizzate alla loro crescita imprenditoriale, in termini di innovazione e competitività sul mercato nazionale ed internazionale.
In sostanza, mentre nei contratti agrari la collaborazione fra le imprese è finalizzata a procurare ed organizzare i fattori di produzione, necessari per esercitare l’attività di impresa agricola, dovendo il vincolo associativo essere funzionale ed orientato a formare una azienda comune, diversamente, nel Contratto di Rete la collaborazione e cooperazione fra le imprese agricole è finalizzata ad accrescere una attività economica e produttiva già esistente, la quale acquista una diversa dimensione e configurazione, per aver organizzato, in modo differente, l’attività imprenditoriale.
Ne consegue che il Contratto di Rete rappresenta una nuova formula di organizzazione per quelle realtà produttive che, pur mantenendo la propria autonomia, possono dare forma e sostanza in modo nuovo e flessibile, ad un nuovo modello imprenditoriale.
Per l’applicazione della norma di cui all’art.1 bis co.3 D.L.. 91/2014:
• il Contratto di Rete deve essere formato da sole imprese agricole, singole o associate, di cui all’art. 2135 c.c., con esclusione, quindi, di quelle non agricole;
• la norma trova applicazione a favore di tutte le aziende agricole, considerato che il nostro sistema economico-produttivo è costituito prevalentemente da micro, piccole e medie imprese.
Le attività dirette alla produzione agricola sono da ricondurre all’attività di coltivazione, di allevamento di animali, di prima trasformazione e di manipolazione, al cui processo produttivo hanno partecipato e contribuito le imprese costituenti il Contratto di Rete, al fine di favorire la propria crescita imprenditoriale.
Ciò comporta che le singole e autonome fasi economiche del ciclo produttivo di un bene, definito a priori e specificato nel contratto, possono essere anche ripartite fra le imprese aderenti la rete.
Ad esempio se due o più imprese agricole decidono di realizzare il prodotto vino, al fine di migliorare la propria competitività, la fase della coltivazione e produzione del vigneto può essere riservata ad una azienda agricola che fa parte della rete, mentre quella della prima trasformazione (ad es. dell’uva in vino) ad altra impresa della rete, in quanto coinvolta quest’ultima, o comunque partecipe, al ciclo produttivo del bene vino. Va da se che l’impresa di trasformazione potrà essere coinvolta o partecipe, se convenuto in sede contrattuale, anche alla fase di produzione del bene (uva) da trasformare.