28-11-2014
Le novità del Decreto Semplificazioni
Nel Consiglio dei Ministri dello scorso 30 ottobre 2014 è stato approvato in via definitiva il D.lgs. Semplificazioni Fiscali.
Le novità del Decreto Semplificazioni
Nel Consiglio dei Ministri dello scorso 30 ottobre 2014 è stato approvato in via definitiva il D.lgs. Semplificazioni Fiscali.
Il Decreto Legislativo contiene disposizioni in materia di semplificazioni fiscali, in attuazione della delega fiscale (L. n. 23 dell’11 marzo 2014): 730 precompilato, semplificazioni nei rimborsi IVA, innalzamento del limite di esonero della presentazione della dichiarazione di successione, innalzamento del limite di detraibilità per gli acquisti di omaggi non rientranti nell’attività di impresa, iscrizione immediata all’archivio VIES, allineamento dei criteri per l’identificazione della prima casa ai fini IVA e ai fini dell’imposta di registro, obbligo di invio dei dati contenuti nelle lettere d’intento che passa dal fornitore all’esportatore abituale, innalzamento da euro 500,00 ad euro 10.000,00 della soglia di esonero delle operazioni da includere nella Comunicazione black list sono solo alcune delle novità contenute nel Decreto Legislativo.
Per quanto riguarda il 730 precompilato, i sostituti d’imposta dovranno inviare le nuove Certificazioni Uniche all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo di ogni anno. Sarà inoltre anticipata al 28 febbraio la data di trasmissione di alcuni oneri deducibili o detraibili sostenuti l’anno precedente (interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, previdenza complementare).
Nel 2016, inoltre, dopo una prima fase in cui verranno soltanto indicati i dati disponibili in Anagrafe tributaria, questi ultimi saranno successivamente integrati con quelli del Sistema Tessera Sanitaria e quindi acquisti di medicinali e prestazioni sanitarie.
Entro il 15 aprile di ciascun anno la dichiarazione precompilata viene trasmessa al contribuente in via telematica, che dopo i necessari controlli può accettarla oppure modificarla, rettificando i dati e comunicandoli tramite il Caf ed altri soggetti abilitati all'Agenzia Entrate.
Altra rilevante modifica riguarda la Dichiarazione di successione, che non dovrà più essere presentata se l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l’attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000,00 euro (dagli attuali 25.822,00 euro) e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.
Per ciò che riguarda i rimborsi IVA è stato previsto l’azzeramento degli adempimenti per i rimborsi fino a 15.000 euro e l’eliminazione della prestazione della garanzia per i rimborsi in favore dei contribuenti “non a rischio”.
Altra novità nel mondo IVA è l’innalzamento della soglia rilevante per la detraibilità IVA degli omaggi di beni non rientranti nell’attività d’impresa. Più in dettaglio, si prevede l’innalzamento da euro 25,82 a euro 50,00 della soglia per la detraibilità degli omaggi.
Viene inoltre inserita una norma che allinea la nozione di “prima casa” rilevante ai fini dell’applicazione della disciplina agevolativa in materia di IVA a quella prevista in materia di imposta di registro, prevedendo che anche l’aliquota IVA agevolata del 4 per cento trovi applicazione in relazione ad abitazioni classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse da quelle A1, A8, e A9, anziché in base ai criteri finora utilizzati fissati dal decreto del ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969.
Con le nuove norme introdotte dal D.lgs. Semplificazioni Fiscali, con l’esercizio dell’opzione per l’effettuazione di operazioni intracomunitarie, con modalità da stabilirsi con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, il soggetto viene automaticamente incluso nell’archivio VIES e può iniziare da subito ad effettuare operazioni intracomunitarie (senza attendere 30 giorni).
Altra novità è la semplifica