Confagricoltura Alessandria
30-11-2014
Proposta di modifica della D.O.C. Piemonte
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2014 è stata pubblicata la proposta di modifica del disciplinare della DOC Piemonte
Proposta di modifica della D.O.C. Piemonte

Proposta di modifica della D.O.C. Piemonte

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2014 è stata pubblicata la proposta di modifica del disciplinare della DOC Piemonte.
Particolare risalto nella sua redazione è stato dato ai vini passiti, con l’introduzione di alcune tipologie di prodotto quali:
PIEMONTE ROSSO PASSITO nelle categorie: vino, vino ottenuto da uve appassite, vino di uve stramature;
PIEMONTE BIANCO PASSITO nelle categorie: vino, vino ottenuto da uve appassite, vino di uve stramature;
PIEMONTE BARBERA PASSITO nelle categorie: vino, vino ottenuto da uve appassite, vino di uve stramature; ed il mantenimento di quello già presenti quali PIEMONTE MOSCATO PASSITO e PIEMONTE BRACHETTO PASSITO.
Attraverso l’introduzione delle nuove tipologie le aziende che lo desiderano hanno ora la possibilità di produrre vini passiti da diversi vitigni potendo utilizzare una denominazione di origine. Le uve destinate alla produzione delle tre nuove tipologie di passito possono provenire dagli stessi comuni del territorio regionale da cui provengono le tipologie PIEMONTE ROSSO, PIEMONTE BIANCO e PIEMONTE BARBERA, mentre quelle destinate a produrre i vini PIEMONTE MOSCATO PASSITO e PIEMONTE BRACHETTO PASSITO possono provenire, e si tratta di una conferma, solo da alcuni comuni delle province di Alessandria, Asti e Cuneo.
La resa di produzione è pari a 140 q/ha per il PIEMONTE BIANCO PASSITO, a 130 q/ha per il PIEMONTE ROSSO PASSITO, a 120 q/ha per il PIEMONTE BARBERA PASSITO, a 90 q/ha per il PIEMONTE BRACHETTO PASSITO e a 115 q/ha per il PIEMONTE MOSCATO PASSITO con rese di vinificazione al 50% per tutte le tipologie.
Le tipologie passito devono essere ottenute con l’appassimento delle uve sulla pianta e/o dopo la raccolta, con uno dei metodi ammessi dalla normativa vigente.
Per il vino a denominazione di origine controllata “Piemonte” passito (categoria: vino) le uve al termine dell’appassimento, devono avere un titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore a 13% vol (o 217 grammi di zucchero/litro).
Per il vino a denominazione di origine controllata “Piemonte” passito (categoria: vino ottenuto da uve appassite) le uve al termine dell’appassimento, devono avere un titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore a 16% vol (o 272 grammi di zucchero/litro).
Per il vino a denominazione di origine controllata “Piemonte” passito (categoria: vino di uve stramature) le uve al termine dell’appassimento, devono avere un titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore a 15% vol (o 266 grammi di zucchero/litro). Per i vini a denominazione di origine controllata “Piemonte” nelle tipologie passito non è mai consentito l’arricchimento.
Le tre nuove tipologie introdotte devono subire un processo di invecchiamento di 3 mesi dal I° gennaio dell’anno successivo alla produzione delle uve.
Per quanto riguarda le caratteristiche dei vini al consumo delle nuove tipologie:
Piemonte bianco passito (vino ottenuto da uve appassite) colore: giallo dorato, tendente all’ambrato più o meno intenso; odore: caratteristico, intenso, complesso; sapore: armonico, morbido, da secco a dolce; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol (di cui almeno 9,00% vol svolto); acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
Piemonte bianco passito (vino di uve stramat
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