Confagricoltura Alessandria
14-01-2015
Cresce l’interesse verso il contratto di compartecipazione Attenzione, però!
Negli ultimi tempi diversi associati ci chiedono consulenza sul contratto di compartecipazione e per questo riteniamo di dovere affrontare
Cresce l’interesse verso il contratto di compartecipazione Attenzione, però!

Cresce l’interesse verso il contratto di compartecipazione Attenzione, però!

Negli ultimi tempi diversi associati ci chiedono consulenza sul contratto di compartecipazione e per questo riteniamo di dovere affrontare tale argomento al fine di contribuire a fare un po’ di chiarezza, in quanto a nostro avviso aleggia un po’ di confusione.
I contratti atipici di compartecipazione agraria, assumomo forme molteplici e non hanno caratteristiche precise, perchè partecipano al tempo stesso della natura della colonia parziaria e di quella del contratto di lavoro.
Preliminarmente occorre accertare a quale titolo il compartecipante disponga di una parte di prodotti del fondo rustico o dell’azienda; occorre risalire cioè alla volontà dei contraenti per stabilire se essi abbiano convenuto tale partecipazione come mero corrispettivo per la prestazione di lavori forniti ovvero come concorso all’esercizio dell’attività imprenditoriale comune al concedente ed al compartecipante.
La giurisprudenza ebbe a precisare fin dal 1952 che quando un contratto agrario non ha per oggetto un terreno determinato bensì una quota ideale di prodotto, che possa essere considerata con mancanza di partecipazione ai capitali oltre che alle spese ed ai rischi dell’impresa, si ha un rapporto di prestazione d’opera con retribuzione in natura sotto forma di cointeressenza al prodotto e non di compartecipazione agraria.
Secondo queste ultime decisioni della Suprema Corte la compartecipazione agraria è caratterizzata dal permanere la titolarità e l’esercizio di impresa agricola nel concedente titolare di un diritto reale o personale di godimento sul fondo e nell’apporto da parte del partecipante del suo lavoro manuale per la coltivazione del medesimo.
Il compartecipante viene interessato alla coltivazione con l’attribuzione a lui della partecipazione ai prodotti del fondo, mentre le perdite della gestione restano a carico del concedente imprenditore, essendo la sopportazione del rischio da parte del compartecipante limitata al non conseguimento della quota di prodotti a lui spettante o ad un conseguimento inferiore alle aspettative. Per contro la compartecipazione prevista dalle leggi di proroga è un contratto agrario parziario a struttura associativa.
In tali casi il contratto di compartecipazione di natura associativa è strutturalmente coordinato all’impresa; anzi è esso stesso costitutivo della organizzazione e segna la nascita dell’impresa.
Gli elementi caratteristici il contratto di compartecipazione a struttura associativa sono i seguenti:
• avere ad oggetto un fondo di tale estensione e grado di produttività da assorbire la prestazione continuativa di almeno una unità coltivatrice;
• il fondo è affidato al compartecipante per un periodo di tempo sufficiente ad assicurargli la compartecipazione al risultato dell’intera produzione durante il ciclo delle coltivazioni;
formazione di una azienda comune con organizzazione anche minima dei fattori della produzione e che l’apporto del coltivatore non sia limitato al solo lavoro;
• vi sia partecipazione comune alle spese di coltivazione.
Nel tentativo di distinguere le due forme di contratto di compartecipazione la giurisprudenza ha correttamente posto in evidenza come elemento di differenziazione la circostanza che nella compartecipazione di natura associativa equiparabile ai contratti di mezzadria e colonia parziaria vi è la partecipazione di ambedue i soggetti del rapporto alle spese agli utili ed ai rischi d’impresa. Conseguentemente questo particolare contratto è soggetto a tutte le prescrizioni poste dalla legislazione agrarista per i contartti di natura associativa.
Non sempre però questo elemento apparentemente del tutto univoco di per sé può servire a disc
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