04-02-2015
Greening: diversificazione colturale
Riepiloghiamo le indicazioni e le valutazioni, illustrate nel corso dei seminari abbinati alle Assemblee di Zona dello scorso mese di gennaio, relative al greening
Greening: diversificazione colturale
Riepiloghiamo le indicazioni e le valutazioni, illustrate nel corso dei seminari abbinati alle Assemblee di Zona dello scorso mese di gennaio, relative al greening e in particolare all’aspetto della diversificazione colturale.
La diversificazione è obbligatoria per le aziende con più di 10 ettari a seminativo.
Se i seminativi hanno estensione tra 10 e 30 ettari sono richieste due colture e la principale non può superare il 75% della superficie a seminativo.
Tre colture invece se i seminativi hanno estensione superiore a 30 ettari; in questo caso la principale non può superare il 75% della superficie e la somma delle superfici delle due colture di maggiore estensione non può superare il 95% del totale della superficie a seminativo.
Sono escluse:
• Le aziende con seminativi occupati per più del 75% da foraggio o da terreni a riposo o una combinazione di tali usi.
• Le aziende con superficie ammissibile rappresentata da più del 75% da foraggio, prato permanente e colture sommerse (riso) o una combinazione di tali usi.
In questi casi gli ettari a seminativo restanti devono essere inferiori o pari a 30. In caso contrario la diversificazione deve essere applicata integralmente a tutti i seminativi.
La definizione resa nota da AGEA di “superfici utilizzate per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio” è la seguente: le superfici sono considerate utilizzate per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio qualora vi sia prevalenza di specie erbacee, poliennali o annuali autoriseminanti o una loro combinazione, che sono tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati. Sono comprese le superfici coltivate in purezza con le predette specie erbacee poliennali o annuali autoriseminanti. Vengono pertanto esclusi il mais da foraggio e, probabilmente, gli erbai intercalari.
Sottolineiamo che la diversificazione è un concetto diverso da quello di rotazione.
L’agricoltore non deve necessariamente dimostrarne la rotazione/avvicendamento, ma “solo” la presenza contemporanea di due/tre colture nell’azienda.
Le due/tre colture possono essere poste anche in corpi aziendali distinti e tra loro lontani.
Le colture si intendono diverse se appartengono a differenti GENERI botanici. Fanno eccezione:
– L’erba o piante erbacee da foraggio che sono considerate stessa coltura anche se appartenenti a generi diversi;
– cucurbitacee (zucche, zucchine, meloni, angurie), solanacee (pomodoro, patata, ecc.) e brassicacee (cavoli, colza, ecc.) nell’ambito delle quali le specie diverse anche se appartenenti allo stesso genere sono considerate colture differenti;
– la coltura invernale e primaverile anche se appartengono allo stesso genere sono colture diverse.
Sulla base di queste indicazioni vengono considerate stessa coltura:
– il grano tenero e il grano duro (genere Triticum);
– la veccia e la fava (genere Vicia);
– loietto e trifoglio: genere differente ma piante erbacee da foraggio.
Sono invece colture diverse:
– il grano tenero/duro (genere Trtiticum) e l’orzo (genere Hordeum);
– pomodoro, patata, melanzana (stesso genere ma specie diverse della famiglia solanacee);
– i terreni a riposo sono considerati una coltura.
Ulteriori specifiche fornite da AGEA Coordinamento ci consentono di capire in caso di presenza di più colture quale deve essere considerata coltura principale e pertanto diversificante.
La coltura principale deve innanzitutto essere presente nel periodo che va dal 1° aprile al 9 giugno. Potrà quindi essere una coltura a semina autunnale alla fine del ciclo colturale o una coltura a semina primaverile all’inizio del ciclo.
Se in questa finestra sono presenti due colture, la coltura princ