09-02-2015
Legge di Stabilità
Importanti agevolazioni per le nuove assunzioni
Legge di Stabilità
Importanti agevolazioni per le nuove assunzioni
Riportiamo qui di seguito le prime indicazioni sulle principali novità in materia di lavoro e previdenza introdotte dalla legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190).
Le misure introdotte puntano ad incentivare le assunzioni, ed in particolare quelle a tempo indeterminato, agendo sul cuneo fiscale, ossia sul differenziale (attualmente assai elevato) tra quanto il datore di lavoro versa complessivamente a titolo di retribuzione, tasse e contributi e quanto il lavoratore effettivamente percepisce al netto.
Per ridimensionare l’incidenza di imposte, tasse e contributi previdenziali sul costo del lavoro, il legislatore è intervenuto con due diverse misure:
1. integrale deduzione dalla base imponibile IRAP del costo sostenuto per tutti i lavoratori a tempo indeterminato e, per i soli datori di lavoro del settore agricolo, per quelli a tempo determinato stabilmente inseriti nella compagine aziendale;
2. esonero contributivo triennale per i lavoratori assunti a tempo indeterminato (SOLO OTI).
Esonero contributivo triennale per le assunzioni a tempo indeterminato (art. 1, c. 118-122)
L’art. 1 comma 118 della legge riconosce ai datori di lavoro l’esonero triennale dal versamento dei contributi previdenziali per i lavoratori assunti tempo indeterminato nell’anno 2015 (1° gennaio – 31 dicembre).
L’esonero riguarda i soli contributi previdenziali (mentre è regolarmente dovuta la contribuzione assistenziale INAIL) a carico dei datori di lavoro e non può superare annualmente l’importo di 8.060 euro.
Sono esclusi dal beneficio i contratti di apprendistato e di lavoro domestico.
Non è possibile beneficiare dell’esonero nei seguenti casi:
– per lavoratori assunti da qualsiasi datore di lavoro con contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti l’assunzione;
– per lavoratori per i quali il beneficio in questione sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato;
– per lavoratori già assunti nei tre mesi precedenti la data di entrata in vigore della legge in commento dallo stesso datore di lavoro o da società controllate o collegate.
L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
Il beneficio non comporta riflessi sotto il profilo delle prestazioni previdenziali in quanto nonostante l’esonero contributivo, resta ferma l’aliquota di computo per le prestazioni pensionistiche.
L’incentivo spetta anche ai datori di lavoro agricolo, grazie anche all’azione di Confagricoltura volta a superare l’ingiustificata esclusione originariamente contenuta nel disegno di legge di stabilità per il 2015.
Per le imprese agricole sono però previste alcune norme particolari. Resta fermo, anche per i datori di lavoro agricolo, che l’assunzione deve essere a tempo indeterminato e deve avvenire tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2015.
L’agevolazione – a differenza che negli altri settori – non è concessa per le assunzioni di lavoratori agricoli che nel 2014 siano stati occupati a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato, ed iscritti negli elenchi nominativi, per un numero di giornate di lavoro superiore a 250.
Per questo siamo in attesa di indicazioni da parte delle amministrazioni competenti, deve ritenersi che la particolare regola che esclude l’incentivo per le assunzioni di lavoratori agricoli che nel 2014 siano stati occupati tempo determinato per un numero di giornate di lavoro superiore a 250 sembra orientata sulla categoria degli operai agricoli, come risulta dal passo della norma in cui si fa riferimento agli “iscritti negli elenchi nominativi”. I