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Decreto Sostegni: contributi a fondo perduto per le perdite di reddito


02/04/2021

L’articolo 1, commi 1–9 del Decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021 riconosce, nei confronti degli operatori economici colpiti dall’epidemia Covid-19, sulla falsariga della precedente erogazione del contributo a fondo perduto di cui all’art.25 del D.L. “Rilancio”, un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.
Il contributo è concesso a condizione di aver conseguito nel corso del 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro e aver registrato nel 2020 un calo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi rispetto al 2019 di almeno il 30%. Più’ precisamente, il contributo è calcolato sulla differenza del fatturato e dei corrispettivi medi mensili dell’anno 2019 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi mensili del 2020, mentre non spetta a coloro la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto-legge (23.03.2021) ovvero a coloro che hanno attivato la partita IVA, a partire dal 24.03.2021
La misura del contributo è pari:
• al 60% della predetta differenza, se i ricavi e compensi del 2019 non sono superiori a 100.000 euro;
• al 50% della predetta differenza, se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 100.000 euro, ma non superiori a 400.000 euro;
• al 40% della predetta differenza, se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 400.000 euro, ma non superiori a 1 milione di euro;
• al 30% della predetta differenza, se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
• al 20% della predetta differenza, se i ricavi o compensi 2019 sono superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.
Il contributo è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a euro 1.000 per le persone fisiche e a euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche, nel presupposto che comunque vi sia stato un calo del fatturato medio mensile almeno pari al 30%. L’ammontare del contributo richiesto non potrà, in ogni caso, essere superiore ai 150 mila euro.
Per ottenere il contributo a fondo perduto ovvero, alternativamente, il riconoscimento di un credito d’imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione, ex art.17 del D.Lgs.n.241/97, è necessario presentare un’apposita istanza entro il 28.05.2021, in via telematica all’AdE, mediante i canali telematici della stessa Agenzia, da parte degli stessi soggetti che ne abbiano diritto ovvero tramite intermediari di cui all’art. 3, c.3, del DPR n. 322/98 (quali le Unioni Agricoltori), delegati alla consultazione del Cassetto fiscale del richiedente ovvero al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche del portale “Fatture e Corrispettivi”.
In caso di errori, è possibile presentare una nuova istanza, sempre entro il 28.05.2021, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa. In tal caso, l’ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento, ovvero non sia stato comunicato il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d’imposta.
È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo. La rinuncia può essere trasmessa anche oltre i termini di scadenza di cui sopra.
L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’istanza, intestato al codice fiscale della persona fisica ovvero al soggetto diverso dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo.
Lo stesso contributo può, su scelta irrevocabile del richiedente, essere utilizzato, come credito di imposta, mediante la presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate. Il credito di imposta sarà fruibile solo a valle dei controlli dell’istanza e successivamente alla comunicazione di riconoscimento del contributo riportata nell’area riservata di consultazione degli esiti del portale “Fatture e Corrispettivi”. Sul punto, si è in attesa di un’apposita risoluzione ministeriale per l’individuazione del codice tributo da utilizzare per la compensazione, e il momento a far data dal quale ne sarà possibile la fruizione.
Il contributo a fondo perduto è erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.
Per l’attività di controllo e le sanzioni applicabili in caso di indebita percezione del contributo si applicano le disposizioni previste dall’articolo 25, commi da 9 a 14, del D.L.n. 34/2020 c.d. Decreto “Rilancio”.


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