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Covid-19, con il Sostegni-bis contributo a fondo perduto per chi ha perso il 30% dei ricavi


06/07/2021

(Contributo a fondo perduto ex art. 1, c. 5-14, del D.L. n. 73/2020 c.d. Decreto “Sostegni bis” – Provv. AdE n. 175776/2021 del 02.07.2021)

 

Con provvedimento n. 175776/2021 del direttore dell’Agenzia delle Entrate (AdE) del 2 luglio scorso sono state fornite le indicazioni per ottenere il contributo a fondo perduto “Sostegni bis”, relativamente ai soggetti (esercenti attività d’impresa, arti o professioni o titolari di reddito agrario) per i quali si è verificato un calo del fatturato di almeno il 30% tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 e quella del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021.

 

L’art. 1 del decreto “Sostegni bis” ha previsto, oltre al primo contributo a fondo perduto “automatico”, che consiste nell’erogazione di in una somma pari al contributo Sostegni 1 (ex D.L. n. 41/2021) da parte della stessa AdE (ovvero la concessione di un corrispondente credito d’imposta), anche l’erogazione di un ulteriore contributo, cosiddetto contributo Sostegni bis attività stagionali, ricorrendone i presupposti del calo del fatturato suddetti, previa presentazione di un’apposita istanza, al netto dell’importo del contributo automatico già percepito. Se viceversa il contributo determinato in base ai dati indicati sull’istanza è inferiore al contributo Sostegni bis “automatico”, non si dà corso all’istanza presentata e il contribuente può trattenere il contributo Sostegni bis automatico percepito.

 

Il contributo a fondo perduto è erogato, come specificato dal provvedimento n. 175776/2021, previa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 47 DPR n. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) del rispetto da parte del richiedente dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche, oppure dalla Sezione 3.12 della medesima Comunicazione (Temporary Framework) qualora il richiedente intenda avvalersi dei maggiori limiti ivi previsti, se in possesso dei requisiti richiesti.

 

Al riguardo, l’istanza contiene il quadro A nel quale sono elencati gli altri aiuti di Stato ammissibili nell’ambito delle sezioni 3.1 e 3.12 della citata Comunicazione della Commissione europea.
Più in particolare, la Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche, denominata “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” (cosiddetto Temporary Framework) stabilisce requisiti e limiti massimi relativamente agli aiuti che ciascun contribuente può ottenere durante il periodo di emergenza da Covid-19 ed è articolata in diverse sezioni, ciascuna dedicata ad una diversa tipologia di aiuti di Stato.
Ai fini della verifica dell’eventuale superamento del limite massimo di aiuti di Stato per la sezione 3.1 e per la sezione 3.12, i soggetti richiedenti devono calcolare l’importo complessivo degli aiuti di Stato (fiscali e non fiscali) di cui hanno beneficiato per ciascuna sezione.

 

La sezione 3.1 prevede i seguenti limiti massimi di aiuti di Stato:
a)  per quanto riguarda gli aiuti ottenuti durante il periodo tra il 1° marzo 2020 e il 27 gennaio 2021
            - 100.000 euro per il settore agricolo
            - 120.000 euro per il settore della pesca e acquacoltura
            - 800.000 euro per i settori diversi dai precedenti


b) per quanto riguarda gli aiuti ottenuti durante il periodo tra il 1° marzo 2020 e la richiesta del contributo Sostegni bis attività stagionali
            - 225.000 euro per il settore agricolo
            - 270.000 euro per il settore della pesca e acquacoltura
            - 1.800.000 euro per i settori diversi dai precedenti.


La sezione 3.12 prevede i seguenti limiti massimi di aiuti di Stato:
a) per quanto riguarda gli aiuti ottenuti durante il periodo tra il 13 ottobre 2020 e il 27 gennaio 2021, 3.000.000 euro;
b)  per quanto riguarda gli aiuti ottenuti durante il periodo tra il 13 ottobre 2020 e la richiesta del contributo Sostegni bis attività stagionali, 10.000.000 euro.

 

Qualora, sommando all’importo complessivo di aiuti ricevuti dal richiedente per le due sezioni 3.1 e 3.12 il contributo richiesto con l’istanza, si superi il limite massimo applicabile, il richiedente potrà richiedere il contributo limitatamente all’importo che consente di non superare il limite di aiuti di Stato, indicando tale minor importo nell’apposita sezione dell’istanza denominata “Minor importo richiesto”.

 

L’importo riconosciuto a fronte della presentazione dell’istanza Sostegni bis attività stagionali è pari al contributo calcolato in base ai valori indicati nell’istanza o al minor importo indicato per evitare il 
superamento del limite massimo di aiuti di Stato, diminuito dell’importo del contributo Sostegni bis automatico, se percepito.

 

A scelta del richiedente, l’Agenzia delle Entrate può erogare il contributo Sostegni bis attività stagionali spettante:

 

a) mediante accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica);
b) mediante riconoscimento di un credito d’imposta di pari valore, utilizzabile in compensazione tramite modello F24.

 

La scelta della modalità di erogazione è irrevocabile e deve essere espressa dal beneficiario nell’istanza per la richiesta del contributo. Può’ essere modificata dal soggetto richiedente solamente fino al momento del riconoscimento del contributo, il cui esito è esposto nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi “Contributo a fondo perduto –Consultazione esito”. Successivamente a tale momento, il soggetto richiedente non può in alcun modo modificare la scelta.

 

L’istanza deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, mediante:
a) l’applicazione desktop telematico. La trasmissione può essere effettuata, per conto del soggetto richiedente, anche da parte di un intermediario di cui all'art. 3, comma 3, del DPR n. 322/98, delegato al servizio del “Cassetto fiscale” dell'Agenzia delle entrate o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati Informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi” oppure appositamente delegato con autodichiarazione contenuta nel modello di istanza;
b) il servizio web, disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle entrate, direttamente, da parte dei soggetti richiedenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia o da parte di un intermediario di cui al citato art. 3, c. 3, delegato al servizio “Cassetto fiscale” o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”.

 

A seguito della presentazione dell’istanza è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.
Successivamente alla ricevuta di presa in carico l’Agenzia delle entrate effettua dei controlli con i dati dichiarativi presenti in Anagrafe Tributaria e, in caso di superamento degli stessi, comunica l’accoglimento della richiesta e l’avvenuto mandato di pagamento del contributo (ovvero il riconoscimento del credito d'imposta) nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”, accessibile al soggetto richiedente ovvero ad un suo intermediario delegato. Nella medesima area riservata, l’Agenzia delle entrate comunica l’eventuale scarto dell’istanza, evidenziando i motivi del rigetto.

 

L’istanza può essere presentata entro e non oltre il 2 settembre 2021, nel caso in cui l'istanza sia presentata tramite il servizio web ovvero a partire dal 7 luglio 2021 e non oltre il 2 settembre 2021, nel caso in cui l'istanza sia presentata tramite l'applicazione desktop telematico.
Nei periodi citati è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa.

 

L’ultima istanza trasmessa nei periodi sopra citati sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo ovvero non sia stato comunicato il riconoscimento del contributo, nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d’imposta.

 

Le aziende che hanno affidato il servizio di contabilità alle Zone verranno contattate direttamente per la presentazione delle domande, non appena si saranno effettuati i conteggi per la verifica dell’accesso al contributo.


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