PREVIDENZA - I SUPPLEMENTI DI PENSIONE

01/04/2010

I contributi versati successivamente alla decorrenza della pensione danno diritto alla liquidazione di un supplemento, cioè di una quota aggiuntiva che si somma all’importo di pensione già determinato. Il supplemento si può chiedere a condizione che: - siano trascorsi almeno 5 anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento oppure - siano passati 2 anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento, purchè l’interessato abbia superato l’età pensionabile (65 anni per gli uomini, 60 per le donne). Questa possibilità è concessa per una sola volta. La domanda di supplemento può essere presentata anche dai superstiti del pensionato. L’importo della pensione spettante verrà così aumentato dei contributi versati dal defunto dopo il pensionamento. Il supplemento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e spetta anche al lavoratore che abbia già fatto valere il massimo dei 40 anni di contribuzione. Nel caso la pensione risulti integrata al trattamento minimo, il supplemento si somma non all’importo in pagamento ma alla pensione effettiva. Soltanto se il supplemento risulterà di importo superiore alla quota di integrazione al minimo, potrà costituire un incremento di quello in pagamento, altrimenti sarà interamente riassorbito dall’integrazione stessa. Ricordiamo che i lavoratori autonomi (coltivatori diretti, artigiani, commercianti) già pensionati INPS, se hanno più di 65 anni di età, possono richiedere di pagare il 50% dei contributi previdenziali (in riferimento alla sola quota per pensione); il supplemento di pensione sarà poi ridotto in proporzione. Presso gli uffici del Patronato Enapa è possibile gratuitamente controllare se sussiste il diritto al supplemento ed eventualmente inoltrare la relativa domanda.

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curata da
PAOLA ROSSI