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gennaio 2012

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on un certo ritardo – la sua ema-nazione era inizialmente pre-vista per il mese di ottobre – è stato pubblicato sulla G.U. n. 295 del 20 di cembre 2011 i l D.M. 11/11/2011: “Disciplina degli esami analitici per i vini DoP e IGP, degli esami organolettici e delle commissioni di degustazione per i vini DoP e del re-lativo finanziamento”.

Il testo si compone di diversi articoli, vediamo di analizzare i principali. Art. 1 – I vini DoC e DoCG devono es-sere sottoposti, a cura delle strutture di controllo (Valoritalia e C.C.I.A.A.) ad esame analitico ed organolettico; la certificazione ottenuta ha valore di 180 giorni per i vini DoCG, due anni per i vini DoC, tre anni per i vini DoC

liquorosi. Trascorsi tali termini senza che sia effettuato l’imbottigliamento i vini DoCG, entro il termine di un anno devono essere sottoposti ad un nuovo esame organolettico, mentre se tra-scorre anche questo termine devono es-sere ripetuti sia l’esame organolettico che quello analitico; per quanto ri-guarda i vini DoC, trascorso il termine di due anni, essi devono essere sotto-posti ad un nuovo esame organolettico ed analitico.

Art. 2 – Per partita di vino si intende una massa di prodotto omogenea contenuta in uno o più recipienti (comprese le bot-tiglie, le damigiane o altri contenitori). Rimane l’obbligo di trasmettere all’orga-nismo di controllo, entro tre giorni lavo-rativi, la comunicazione di coacervo per

l’assemblaggio di partite già certificate che danno vita ad una nuova partita. Art. 3 – La richiesta di prelievo del cam-pione che si intende certificare deve es-sere trasmessa all’organismo di con-trollo attraverso FAX o e-mail; per i vini che devono essere sottoposti ad affina-mento obbligatorio, tale richiesta può anche essere trasmessa con un anticipo di 30 giorni rispetto alla scadenza del periodo di affinamento. Per i vini novelli la richiesta di prelievo può essere tra-smessa anche senza avere effettuato la Denuncia di produzione delle uve, di-chiarando mediante autocertificazione che sono stati rispettati gli adempimenti tecnico amministratìvi previsti. Il prelievo è effettuato a cura della strut-tura di controllo.

Il campionamento è effettuato a son-daggio sull’intera partita (non è più pre-visto il limite dei cinque vasi vinari e in caso di uniformità della partita il cam-pionamento può essere effettuato su di uno solo dei vasi vinari indicati nella ri-chiesta di prelievo) ed il prelevatore, prima di effettuare il prelievo, prende vi-sione della documentazione atta ad identificare la partita: registri di cantina ed ogni altro documento necessario. Per ogni prelievo sono prodotti sei esemplari che saranno destinati al-l’azienda che è in possesso del vino, alla commissione di degustazione, al laboratorio che effettuerà l’analisi chi-mico fisica, all’eventuale commissione di appello, più altri due di riserva per eventuali ulteriori esami.

Le partite di vino oggetto di prelievo e in attesa di certificazione non possono es-sere rimosse dai recipienti che le conte-nevano al momento del prelievo; in caso di cause di forza maggiore, lo sposta-mento deve essere comunicato all’orga-nismo di controllo, ed esso può avvenire solo nella zona di vinificazione stabilita dai disciplinari di produzione. Art. 4 – L’esito negativo dell’esame ana-litico preclude il successivo esame orga-nolettico e impone all’organismo di controllo la comunicazione all’azienda, entro tre giorni, del risultato negativo delle analisi. A questo punto l’azienda ha sette giorni di tempo per richiedere un nuovo prelievo per la ripetizione degli esami chimico fisici, sempre che la partita possa essere oggetto di pra-tiche enologiche ammesse.

Eventuali ricorsi contro l’esito del -l’esame analitico devono essere pre-sentati entro sette giorni dal ricevi-mento della comunicazione; a questo punto verrà effettuato un nuovo esame presso un laboratorio diverso da quello che aveva effettuato la prima analisi. Art. 5 – L’esame organolettico viene ef-fettuato dalle Commissioni di degusta-zione e riguarda colore, limpidezza, odore e sapore dei vini. Le Commissioni sono indicate dalle strutture di controllo e saranno nominate dalla Regione. Art. 6 – Riporta i criteri in base ai quali sono formati gli elenchi dei tecnici de-gustatori e degli esperti degustatori al-l’interno dei quali verranno scelti i com-ponenti delle Commissioni. Art. 7 – La degustazione viene effet-tuata su campioni resi anonimi ed il giudizio espresso può essere di “ido-neità”, di “rivedibilità”, “non ido-neità”. Nel primo caso la struttura di controllo rilascia certificazione positiva per la partita. Nel caso in cui sia espresso un giudizio di “rivedibilità” o di “non idoneità” la struttura di con-trollo deve comunicare all’interessato tramite fax o posta elettronica certifi-cata, entro cinque giorni, tale giudizio, allegando le motivazioni. Nel caso il campione sia “rivedibile”, l’azienda può richiedere una nuova campiona-tura entro 60 giorni dalla comunica-zione, previa effettuazione delle pra-tiche enologiche ammesse; in questo caso anche l’analisi chimico-fisica dovrà essere ripetuta. Nel caso il giu-dizio sul campione sia ancora nega-tivo, la partita è considerata “non

Decreto sulle analisi chimico - organolettiche per i vini DOP e IGP

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