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gennaio 2014

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L

a Legge di stabilità 2014 ha introdotto l’obbligo di paga-mento attraverso strumenti tracciabili dei canoni previsti dai contratti di locazione ad uso abita-tivo. Dal 1°gennaio 2014 pertanto, ogni soggetto dovrà corrispondere e ricevere i canoni mensili attra-verso strumenti quali assegno o bo-nifico, evitando il pagamento in contanti, qualunque sia l’importo pattuito. Il divieto di utilizzo di contanti scatta quindi indipenden-temente dal superamento della so-glia di euro 999,99 prevista dalla disciplina antiriciclaggio, per tutti i contratti di locazione ad uso abita-tivo, comprese le locazioni transi-torie, quelle stipulate con studenti e quelle turistiche. La modifica in-trodotta dalla Legge di stabilità 2014 non riguarda invece i con-tratti di locazione ad uso commer-ciale, per i quali rimane fermo il li-mite dei 999,99 euro, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed i canoni d’affittanza agraria. Tale norma ha il fine di assicurare il contrasto dell’evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative, ai comuni sono attribuite le funzioni di monitoraggio, anche previo l’utilizzo del registro di anagrafe condominiale e delle annotazioni delle locazioni esistenti in ambito

di tali edifici. Inoltre la tracciabi-lità dei pagamenti è obbligatoria ai fini dell’asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e delle detrazioni fi-scali da parte del locatore e del con-duttore. Si ritiene che, in questo caso, il riferimento sia da ricon-dursi alla detrazione d’imposta prevista per i contratti di locazione, ma anche alla determinazione del nuovo Isee, nel quale rilievo essen-ziale assume la proprietà o la loca-zione della casa di abitazione. I Nostri Uffici sono a disposizione per qualsiasi informazione in me-rito a tale novità normativa.

C

on la Legge di stabilità 2014, e cioè dall’ 01/01/2014, viene definitivamente ripristinata la facoltà per le società agricole co-stituite nella forma di Srl, Snc, Sas e cooperative, che rispettavano il re-quisito sostanziale dell’esercizio esclusivo delle attività agricole, ex art. 2135 del c.c., e quello formale dell’indicazione, nella ragione/de-nominazione sociale, della dizione “ Società agricola ”, di esercitare l’op-zione per la determinazione del red-dito su base catastale a norma del-l’art. 32 del TUIR; torna inoltre in vi-gore il comma 1094 della L.

296/2006, che assimila agli impren-ditori agricoli le società, costituite da imprenditori agricoli che svol-gono le attività connesse di trasfor-mazione, manipolazione, conserva-zione, valorizzazione e commercia-lizzazione esclusivamente sui beni ceduti dai soci.

L’abrogazione dei commi 513 e 514 dall’01/01/2014 con il riacquisto di efficacia dei commi 1093 e 1094 della L. n. 296/2006 dalla stessa data, producono, tuttavia, la conse-guenza di non permettere alle so-cietà costituitesi nel corso del 2013 di poter accedere, in via di opzione, al regime catastale. Le stesse società potranno naturalmente procedere all’esercizio dell’opzione a partire dal periodo d’imposta 2014. Con la modifica in esame si con-ferma la validità delle tesi sostenute da Confagricoltura circa l’illogicità di una discriminazione delle regole di determinazione dei redditi in funzione della forma giuridica di esercizio dell’impresa (individuale o collettiva). Un grande risultato da ascrivere sicuramente alla determi-nazione e continuità dell’azione sindacale confederale in tutte le sedi competenti.

Entro il 24 gennaio scade la mini rata IMU 2013

Si­ricorda­che­entro­il­24­gennaio­p.v.­scade­il­termine­per­il­ver-samento­ della­ mini­ rata­ IMU­ prevista­ per­ gli­ immobili­ per­ cui­ è stata­disposta­l’abolizione­dal­versamento­della­seconda­rata­per l’anno­2013;­nello­specifico­­si­tratta­delle­abitazioni­principali­e dei­terreni­agricoli­posseduti­e­condotti­da­coltivatori­diretti­e­IAP. L’ammontare­del­tributo­da­calcolare­corrisponde­al­40­per­cento dell’eventuale­ differenza­ tra­ l’ammontare­ dell’IMU­ derivante­ dal-l’applicazione­ delle­ aliquote­ ­ e­ delle­ detrazioni­ previste­ per­ le varie­tipologie­di­immobili­e­l’importo­derivante­dall’applicazione delle­aliquote­e­delle­detrazioni­di­base­previste­dalle­norme­statali (­4­per­mille­per­abitazione­principale­e­7,6­per­mille­per­i­terreni).

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Scatta l’obbligo della tracciabilità per i canoni d’affitto ad uso abitativo

Società agricole, torna l’opzione per la determinazione del reddito agrario

Pagina a cura di Marco Ottone

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