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Inoltro all’Ufficio periferico ICQRF dei documenti di accompagnamento

Terminate le operazioni di vinificazione, iniziano a cir-colare i prodotti vitivinicoli sfusi destinati alle aziende imbottigliatrici.

Ricordiamo che dalla primavera 2012 è obbligatorio trasmettere all’Ufficio periferico dell’ICQRF copia del documento di accompagnamento (Doco) utilizzato per il trasporto dei prodotti vitivinicoli sfusi. I prodotti soggetti all’invio sono:

- vino dest inato ad essere t rasformato in DOP (DOC/DOCG) o IGP (IGT), in vino varietale o d’an-nata,

- il vino DOP (DOC/DOCG), IGP (IGT), varietale o d’annata,

- il mosto d’uve parzialmente fermentato (generico, de-stinato a DOC/DOCG o IGT),

- il mosto concentrato e/o rettificato, i succhi d’uva (concentrati e non).

I prodotti non soggetti all’invio sono: - i vini generici (ex “vino da tavola”), - le uve, il mosto d’uve.

Le modalità ed i tempi di invio sono fax, e-mail e con-segna a mano, entro il primo giorno lavorativo succes-sivo a quello di partenza.

L’invio deve essere sempre effettuato da chi spedisce il prodotto all’Ufficio periferico dell’ICQRF competente per il luogo di partenza.

La comunicazione delle movimentazioni di prodotti vi-

tivinicoli sfusi atti a divenire DOC/DOCG e certificati va trasmessa anche agli Organismi di controllo compe-tenti per le singole D.O.

Smaltimento vinacce

Le aziende sono tenute a smaltire le vinacce della cam-pagna 2012-2013 entro il 30 dicembre 2012. Il pe-riodo vendemmiale stabilito dalla Regione Piemonte, infatti, va dal 1° agosto 2012 al 30 novembre 2012; le vinacce possono essere detenute fino al 30 di-cembre 2012 in quanto devono essere eliminate entro 30 giorni dalla fine del periodo vendemmiale. Per lo smaltimento effettuato attraverso il trasporto in di-stilleria non è necessario trasmettere copia del Docu-mento di trasporto all’Ufficio periferico dell’ICQRF. La scadenza del 30 dicembre 2012 vale anche per quelle aziende agricole che effettuano l’uso alternativo alla distillazione dei sottoprodotti (smaltimento dei sotto-prodotti sui terreni aziendali per uso agronomico o uso energetico): occorre ricordare in questo caso che la co-municazione preventiva deve essere trasmessa con al-meno quattro giorni di anticipo, quindi, ad esempio, se lo smaltimento avverrà il 30 dicembre 2012 la trasmissione dovrà essere fatta almeno il 26 dicembre; questa proce-dura deve essere effettuata tempestivamente e tenendo conto delle condizioni di campo in cui verrà effettuato lo smaltimento; è infatti vietato smaltire i sottoprodotti della vinificazione su terreni allagati, innevati, saturi d’acqua, entro cinque metri di distanza dai corsi d’acqua.

Gli Uffici di Confagricoltura Alessandria sono a disposizione per fornire ogni chiarimento in merito.

Indicazione degli allergeni derivanti da uova e latte

Con i vini ottenuti dalla vendemmia 2012 scatta l’ob-bligo, come anticipato diverse volte su queste pagine, di indicare in etichetta la presenza di allergeni deri-vanti dal latte e dalle uova.

L’obbligo entra in vigore per i vini di tutte le categorie (tranquilli, frizzanti, spumanti, liquorosi, ottenuti da uve appassite e da uve stramature) e di tutte le classi (gene-rici, varietali, d’annata, DOC/DOCG, IGT). L’obbligo si estende anche per i mosti parzialmente fermentati. L’indicazione va riportata su tutti i recipienti che con-tengono prodotti destinati al consumo diretto, pertanto

anche i contenitori con volume superiore ai sessanta litri (considerati vini “sfusi”).

L’obbligo riguarda i prodotti della vendemmia 2012 per la preparazione dei quali sono stati utilizzati deri-vati del latte e delle uova (non ci sono tolleranze, anche una lieve presenza va indicata) e prodotti di vendemmie precedenti tagliati con prodotti della ven-demmia 2012. Anche i prodotti soggetti ad arricchi-mento con m.c. e m.c.r. provenienti dalla campagna 2012 devono essere compresi tra quelli che sono prov-visti dell’indicazione.

La presenza dei singoli allergeni deve essere dichia-rata con le seguenti diciture:

– per le uova e i prodotti a base di uova: “uovo”, “proteina dell’uovo”, “derivati dell’uovo”, “lisozima da uovo”, “ovoalbumina”;

– per il latte ed i prodotti a base di latte: “latte”, “deri-vati del latte”, “caseina del latte”, “proteina del latte”. Le indicazioni possono essere riportate in qualsiasi parte dell’etichetta, anche in campo diverso da quello in cui sono riportate le indicazioni obbligatorie, con caratteri indelebili e facilmente distinguibili dall’in-sieme delle altre indicazioni scritte e dei disegni. I pittogrammi che indicano la presenza degli allergeni non possono sostituire le diciture citate in precedenza. In caso di esportazione dei vini in Paesi UE o Extra UE la lingua o le lingue in cui devono essere espresse le in-dicazioni devono essere tra quelle approvate dal Paese di destinazione del vino.

Luca Businaro

rurale: l’Europa investe nelle zone rurali Informazione nel settore agricolo

Normativa vitivinicola

Aperto il bando per la Misura investimenti OCM vitivinicolo

L

a Regione Piemonte ha pubblicato il bando per la presen-tazione della Misura investimenti vitivinicoli. Il bando, come negli anni scorsi, è indirizzato alle aziende agricole che intendono effettuare interventi per migliorare il reddito derivante dalle produzioni vinicole. La scadenza per la pre-sentazione delle domande è fissata al 18 febbraio 2013. Sul prossimo numero del nostro giornale forniremo mag-giori dettagli sulla misura; inoltre sarà possibile consultare la documentazione inerente al bando sul nostro si to www.confagricolturalessandria.it

L.B.

aratro N 11-2012_Layout 1 03/12/12 15.56 Pagina 12

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