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C

onfagricoltura Alessan-dria, così come Confagri-coltura nazionale, è in-soddisfatta dell’emendamento approvato in Commissione Bi-lancio della Camera, che fa slit-tare al 2013 l’inasprimento fi-scale per il settore, compreso quello per le società agricole.

“Si è semplicemente rimandata la scure senza approvare, come ad esempio si è fatto in Francia, provve-dimenti diretti a stimolare la com-petitività e l’occupazione in agricol-tura”, ribadisce il presidente di Confagr icol tura Alessandr ia

Gian Paolo Coscia , che stigma-tizza la nuova norma contenuta nel disegno di legge Stabilità.

“L’inasprimento fiscale e la penaliz-zazione delle società restano e non fanno bene alla crescita del settore – osserva Coscia - oltretutto ridu-cendo il contingente del gasolio agricolo agevolato del 10%”. “Il Governo ed il Parlamento in più occasioni hanno dichiarato atten-zione al settore primario, ma dalle parole bisogna passare ai fatti – ag-giunge il Presidente di Confagri-coltura – In un momento in cui si vanno a definire norme che devono essere un volano per la crescita si continua a dimenticare l’agricol-tura”.

Gli emendamenti al disegno di Legge di Stabilità presentati in Commissione bilancio alla Ca-mera, hanno apportato diverse modifiche al testo iniziale della legge. Diversi sono in particolare gli interventi fiscali effettuati per il settore agricolo, che vanno dal-l’aumento dell’Iva ordinaria di un punto percentuale, al rinvio di un anno sia per la tassazione

ordinaria delle società agricole sia per la rivalutazione degli estimi catastali.

Nello specifico sarà applicata a partire dal 2013, e non da que-st’anno, com’era inizialmente previsto dal DDL Stabilità, la ri-valutazione dei redditi domini-cali e agrari dei terreni del 15%. L’emendamento presentato ha infatti posticipato di un anno il triennio di rivalutazione dei red-diti fondiari partendo dal 2013 fino al 2015. È la rivalutazione del reddito dominicale già au-mentato dell’80% per l’ulteriore percentuale del 15% e quello agrario che si rivaluta normal-mente del 70%, a cui va aggiunto proprio il 15%. Qualora i terreni siano posseduti e coltivati da col-tivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nel la gestione previdenziale dell’Inps, la predetta percentuale del 15% è ridotta al 5%. L’emendamento però prevede che in sede di determinazione degli acconti per il periodo di imposta 2013, a giugno del pros-simo anno, proprietari e coltiva-

tori dovranno tener conto del-l’ulteriore rivalutazione per cal-colare l’acconto Irpef. Analogo slittamento per le snc, le sas e le srl agricole, che ritorne-ranno alla tassazione in base alla differenza dei costi e dei ricavi dal 2013 e non da quest’anno, come invece era previsto dal testo originario della legge di sta-bilità. Anche in questo caso gli effetti dell’abrogazione della tas-

sazione mediante reddito agrario decorre dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012. Quindi le società agricole dovranno cessare la tas-sazione in base al reddito agrario a partire dal periodo d’imposta 2013.

Una nota negativa infine è stata l’aumento dell’aliquota Iva ordi-naria dal 21% al 22% dal 1° lu-glio 2013 , mentre rimane inva-riata quella del 10 per cento. Inizialmente era stato previsto che a decorrere dal 1° luglio 2013, le aliquote Iva del 10% e del 21% sarebbero aumentate di un punto percentuale, ma con l ’emendamento presentato è stato deciso solo l ’aumento dell’aliquota ordinaria dal 21% al 22%.

Si attende ora il termine dell’iter parlamentare per le ultime consi-derazioni sul testo definitivo.

Rossana Sparacino Marco Ottone

L’

art. 5 del decreto legge n. 179/2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2012 prevede l’obbligo, per le imprese individuali, di comunicare il proprio indirizzo Pec al registro delle imprese . Pertanto, dal 20 ottobre 2012 , tutte le imprese indivi-duali devono in fase di prima iscrizione comunicare il proprio indi-rizzo di Posta Elettronica Certificata. L’assenza dell’indirizzo Pec im-pedisce l’iscrizione dell’impresa individuale determinando quindi il rifiuto di iscrizione previa richiesta di regolarizzazione con sospen-sione del protocollo per 30 giorni .

Per quanto riguarda invece le imprese già iscritte al registro imprese della CCIAA competente alla data del 20 ottobre 2012, tali soggetti sono tenuti a comunicare il loro indirizzo Pec con successiva domanda di iscrizione, entro il 31 dicembre 2013 .

Tale obbligo vige se l’impresa individ attiva e se non è soggetta a procedu concorsuali . Eventuali imprese indivi-duali attive ma soggette a procedure concorsuali non sono pertanto obbli-gate ad iscrivere l’indirizzo di posta elettronica certificata.

Tutte le informazioni in merito sono disponibili presso i Nostri Uffici.

M. Ottone

Scatta l’obbligo della Pec per le imprese individuali

Pratiche di successione

Si rammenta agli associati e ai loro familiari che presso l’Ufficio Fiscale in Sede e i nostri Uffici Zona il personale svolge tutte le pratiche relative alle succes-sioni. Per informazioni telefonare agli Uffici stessi.

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