L'Aratro n. 11 Dicembre 2017 - page 11

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DICEMBRE 2017
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NOTIZIARIO
SINDACATO PENSIONATI E PATRONATO ENAPA
a cura di Paola Rossi
L’
INPS con il messaggio n. 4424 dell’8 novembre 2017 for-
nisce ulteriori chiarimenti in merito alle problematiche
delle voci di reddito relative al riconoscimento dell’as-
segno sociale. Si ricorda che l’assegno sociale è una prestazione
assistenziale che viene riconosciuta attualmente al compimento
di 65 anni e 7 mesi a quanti siano in possesso di specifici requisiti
e in particolari condizioni reddituali e l’importo dell’assegno per
il 2017 è pari a 448,07 per 13 mensilità.
Il messaggio fornisce particolari chiarimenti in merito ai seguenti
aspetti:
1) Carattere effettivo del reddito
Per determinare il requisito reddituale rilevano solo le somme ef-
fettivamente percepite. Pertanto, in caso di un’entrata spettante,
ma non percepita, è possibile allegare documentazione che dimo-
stri la mancata effettiva erogazione del reddito in modo da non
inserirla nel computo.
2) Computo degli arretrati
I pagamenti degli arretrati seguono il criterio di competenza e
pertanto devono essere imputati ai rispettivi anni di riferimento.
3) Redditi esteri di cittadini extracomunitari
In questi casi occorre che i redditi siano documentati mediante
certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello
Stato estero e autenticati da autorità consolare italiana.
4) Entrate conseguenti a vendita di immobili
L’intera entrata costituita dal ricavato della vendita di un immo-
bile, per l’anno a cui si riferisce, è un reddito da dichiarare. Specie
se l’immobile viene venduto entro i 5 anni dall’acquisto, l’INPS
non dovrà computare la sola plusvalenza, ma dovrà inserire nel
calcolo l’intero ricavato.
5) Assegno divorzile in un’unica soluzione
In mancanza di un criterio che lo ripartisca nei periodi antece-
denti, va computato nell’anno di erogazione.
6) Rendita INAIL del coniuge
Va computata nel calcolo del reddito.
7) Indennità di accompagnamento di ogni tipo
Le indennità di accompagnamento (erogate da INPS e INAIL)
vanno sempre escluse.
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UNIONI CIVILI
Prestazioni economiche INAIL
Con la circolare n. 45 del 13 ottobre 2017, l’INAIL fornisce
indicazioni operative per l’applicazione della Legge 76/2016,
che disciplina le unioni tra persone dello stesso sesso.
Per quanto riguarda le Unioni civili, la Legge n. 76/2016
equipara le parti dell’unione ai coniugi e, pertanto, l’istituto
riconoscerà le stesse prestazioni economiche sino a oggi ri-
servate esclusivamente ai coniugi (per esempio la rendita ai
superstiti). Le prestazioni economiche non saranno, invece,
erogate al convivente di fatto, in assenza di una espressa di-
sposizione normativa in materia di equiparazione di status
tra coniuge e convivente di fatto.
ASSEGNO SOCIALE
Requisiti reddituali: chiarimenti INPS
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