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febbraio 2015

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a Legge di Stabilità 2015 ha ria-perto i termini per beneficiare della rivalutazione di terreni e delle partecipazioni detenute al di fuori dell’attività d’impresa. Questo è quanto previsto dalla Legge n. 190/2014 pubblicata in G.U. del 29 dicembre 2014, che ha previsto però delle condizioni più onerose ri-spetto al passato per l’affranca-mento.

In particolare, il decreto è interve-nuto modificando il D.L. n. 282/2002, stabilendo che possono beneficiare della rivalutazione le per-sone fisiche, le società semplici, gli enti non commerciali che, al primo gennaio 2015 , si trovano in possesso di partecipazioni (qualificate e non) e/o di terreni (edificabili e non). L’imposta sostitutiva da versare per effettuare la rivalutazione, raddop-piata rispetto alle precedenti versioni di tale opportunità, è pari al 4% del valore risultante dalla perizia per le partecipazioni non qualificate e dell’ 8% del valore peritale per le par-tecipazioni qualificate e i terreni. La perizia giurata deve essere redatta da un soggetto esperto, dotato delle idonee caratteristiche, e deve essere effettuata entro il 30 giugno 2015 , data entro la quale deve essere ver-sata anche l’imposta sostitutiva. Il versamento dell’imposta può essere effettuato anche in forma rateale,

con un massimo di tre quote an-nuali. In questo caso, le rate succes-sive alla prima devono essere versate sempre entro il 30 giugno di ogni anno con l’aggiunta di interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente.

Il versamento dell’imposta sostitu-tiva è condizione essenziale per il ri-conoscimento dell’operazione. In pratica affinché si producano gli ef-fetti voluti devono essere rispettate due condizioni:

• L’asseverazione della perizia entro il 30 giugno 2015;

• Il versamento dell’imposta sostitu-tiva o della prima rata entro la stessa data.

Per le persone fisiche e gli enti non commerciali che esercitano anche attività imprenditoriale, per effet-tuare la rivalutazione sarà necessario preliminarmente verificare che ter-reni e partecipazioni oggetto di riva-lutazione non siano detenuti nell’at-tività d’impresa. Altrimenti, detti beni non potranno essere rivalutati. Prima di effettuare questo tipo di operazioni è necessario pur sempre verificarne la convenienza; per fare questo è necessario considerare che la tassazione delle plusvalenze deri-vanti dalla vendita delle partecipa-zioni e dei terreni si applica sul diffe-renziale tra costo d’acquisto e risul-tato della vendita e su tale risultato si

applicano sicuramente imposte maggiori.

Per questi casi sembrerebbe più con-veniente la tassazione dovuta sulla ri-valutazione, con aliquota al 4% o all’8%, ma comunque è necessario sempre tenere presente che la tassa-zione sostitutiva dovuta sulla rivalu-

tazione si applica sull’intero valore ri-sultante dalla perizia di stima.

Per chiarimenti o considerazioni su casi particolari i nostri Uffici sono a vostra completa disposi-zione.

Energie rinnovabili: conferma per la tassazione 2015 e novità sull’Iva

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on il decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192 (c.d. Milleproroghe) è stato prorogato il regime fiscale relativo alle vendita di energia derivante da fonti rinnovabili agro forestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali previsto esclusivamente per il 2014; pertanto anche nel 2015 si applicherà il regime fiscale di cui al comma 1 bis dell’art. 22 del d.l. 66/14 che prevede che il prelievo fiscale debba essere limitato ai corrispettivi della vendita dell’energia, con esplicita esclusione della quota in-centivo per il biogas e le biomasse, con la previsione di una fascia di produ-zione di energia che continua ad essere considerata produttiva di reddito agrario e quindi esente da tassazione (260.000 kWh prodotti per il fotovol-taico e 2.400.000 kWh per le biomasse ed il biogas).

La nostra Associazione valuta questa norma un primo passo verso la corretta soluzione di questo “assurda” vicenda legata all’attività connessa agricola di produzione di energia pulita ed è fortemente impegnata per far sì che in fase di conversione in legge del Decreto Legge Mille Proroghe, si cerchi di stabiliz-zare il regime di tassazione di cui trattasi prevedendo gli opportuni aggiusta-menti diretti a risolvere il problema della connessione all’attività agricola per gli impianti di potenza superiore a 300 kW per il biogas e le biomasse e a 200 kW per il fotovoltaico.

Un’altra novità che riguarda il settore delle agroenergie è che dal 1° gennaio 2015 la Legge di Stabilità ha esteso l’applicazione del meccanismo di inver-sione contabile ai fini Iva anche alle cessioni di gas ed energia e certificati energetici.

Tale meccanismo denominato “reverse charge” è una modalità di assolvimento dell’Iva in base alla quale il debitore di imposta è l’acquirente o il committente mentre il cedente emette la fattura senza addebitare l’imposta. Tale procedura ha come conseguenza naturale che il cedente/prestatore diviene cronicamente creditore di Iva nei confronti dell’erario e per sopperire a tale carenza di “liqui-dità” sarà costretto a procedere con domande di rimborsi Iva o compensazioni di tale imposta.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso i nostri Uffici.

Da quest’anno più costose le rivalutazioni

di terreni e le partecipazioni sociali

Prorogate le agevolazioni fiscali su ristrutturazioni e risparmio energetico

Dalla Legge di Stabilità 2015 arrivano importanti novità per chi in-tende ristrutturare casa o eseguire opere finalizzate al risparmio energetico. Confermato per tutto l’anno 2015 anche il bonus ri-strutturazioni. Sul prossimo numero approfondiremo l’argomento.

Pagina a cura di Marco Ottone

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