Page 13 - aratro2-2015

This is a SEO version of aratro2-2015. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

febbraio 2015

13

zione di disoccupati (dimezzamento dei contri-buti previdenziali per 36 mesi, che diventa eso-nero totale per le aziende del Mezzogiorno e quelle artigiane) siano stati definitivamente abrogati o se è stata solo stabilita la loro inappli-cabilità per le assunzioni effettuate nel 2015 (la questione, sollevata durante il dibattito parla-mentare, non è stata chiarita dal Governo).

Deducibilità dalla base imponibile IRAP dell’intero costo del lavoro (art. 1, c. 20)

La norma ha riformulato il comma 4- octies al-l’art. 11 del d.lgs. n. 446/1997, concernente le di-sposizioni comuni per la determinazione del va-lore della produzione netta agli effetti dell’IRAP. Essa consente ai soggetti che determinano la base imponibile ai sensi degli articoli 5 (società di capitali ed enti commerciali), 5- bis (società di persone e imprese individuali), 6 (banche e altri enti e società finanziari), 7 (imprese di assicura-zione), 8 (persone fisiche e società semplici eser-centi arti e professioni) e 9 (produttori agricoli titolari di reddito agrario), del d. lgs. n. 446/1997, la deduzione integrale dalla base imponibile IRAP del costo complessivo soste-nuto per lavoro dipendente a tempo indetermi-nato, eccedente l’ammontare delle deduzioni - analitiche o forfetarie - riferibili al costo mede-simo e ammesse in deduzione in ragione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), 1- bis , 4- bis .1 e 4- quater del medesimo art. 11. In sostanza se la sommatoria delle deduzioni sopra richiamate - analitiche o forfetarie - vigenti e previste dall’art. 11, del d.lgs. n. 446/1997 è in-feriore al costo del lavoro sostenuto dall’impren-ditore, spetta un’ ulteriore deduzione fino a con-correnza dell’intero importo dell’onere soste-nuto.

Per “ costo complessivo sostenuto per lavoro dipen-dente ” deve intendersi, oltre alla contribuzione previdenziale ed assistenziale, anche la retribu-zione lorda corrisposta al dipendente. La nuova deduzione opera a partire dall’anno d’imposta successivo a quello in corso al 31 di-cembre 2014 e viene riconosciuta a tutti i soggetti passivi IRAP, compresi i datori di lavoro agricolo (anche qualora operino in forma societaria).

Ai datori di lavoro agricolo la nuova dedu-zione spetta anche per i lavoratori a tempo de-terminato stabilmente inseriti nella compa-

gine aziendale, aventi i requisiti di cui al comma 1.1 dell’art. 11 del d.lgs. n. 446/1997 (comma recentemente introdotto dal decreto legge 24.06.2014, n. 91, meglio noto come de-creto #Campolibero).

Si tratta, di quei lavoratori agricoli a tempo de-terminato, impiegati nel periodo d’imposta, che presentano le seguenti caratteristiche: – siano assunti con contratto di durata triennale; – abbiano lavorato almeno 150 giornate in cia-scun periodo di imposta.

Per tali tipologie di lavoratori agricoli il citato de-creto #Campolibero aveva stabilito che le ordi-narie deduzioni riconosciute per l’assunzione di lavoratori a tempo indeterminato - ai sensi del-l’art. 11, c. 1, lettera a), numeri 2), 3), e 4) del d.lgs. n. 446/97- spettassero nella misura del 50 per cento degli importi ivi previsti.

Con la legge di stabilità in commento, viene dunque ulteriormente alleggerito il costo del lavoro sostenuto dalle imprese per questi lavo-ratori a tempo determinato stabilmente inse-riti nella compagine aziendale, dato che sarà possibile portare in deduzione dalla base im-ponibile IRAP l’intero importo (e non più il 50 per cento).

L’applicabilità della disposizione è subordinata ad autorizzazione della Commissione Europea richiesta a cura del Ministero delle Politiche agri-cole.

Credito d’imposta per imprese che non si avvalgono di lavoratori dipendenti (art. 1, c. 21)

A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, ai soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del d.lgs. n. 446/1997, e che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, spetta un credito d’imposta pari al 10% dell’imposta lorda determinata secondo le disposizioni del citato decreto.

Tale credito potrà essere utilizzato, esclusiva-mente in compensazione orizzontale, a decor-rere dall’anno di presentazione della corrispon-dente dichiarazione.

Essa spetta, per espressa previsione legislativa, anche ai produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all’art. 9 del d.lgs n. 446/1997, purché ovviamente non si avvalgono di mano-dopera dipendente.

TFR in busta paga (art. 1, c. 26-34)

I lavoratori dipendenti del settore privato -

esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo (nonché quelli dipendenti da aziende sottoposte a procedure concorsuali o dichiarate in crisi) - possono chiedere al datore di lavoro di percepire la quota maturanda del trattamento di fine rapporto tramite liquida-zione diretta mensile come parte integrativa della retribuzione.

La disposizione, per espressa previsione legi-slativa, non si applica ai lavoratori del settore agricolo, intendendosi per essi sia gli operai, sia gli impiegati, sia i quadri e sia i dirigenti.

La norma trova invece applicazione per i dipen-denti del settore privato.

La disposizione ha carattere sperimentale e si applica in relazione ai periodi di paga decor-renti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018. La richiesta può essere avanzata solo dai lavoratori del settore privato che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno 6 mesi presso il me-desimo datore di lavoro.

Termini e modalità di presentazione della ri-chiesta saranno definiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Una volta avanzata la richiesta la stessa resta irrevo-cabile fino al 30 giugno 2018.

La quota di TFR che può essere liquidata men-silmente in busta paga:

• è solo quella che matura a decorrere dalla ri-chiesta e non quella maturata per i periodi precedenti;

• è al netto del contributo dello 0,50 per cento di cui all’art. 3, ultimo comma, legge n. 297/1982 e della parte eventualmente desti-nata alla previdenza complementare; • è assoggettata a tassazione ordinaria (e non a tassazione separata) e non è imponibile ai fini previdenziali;

• non rileva ai fini del raggiungimento dei li-miti di reddito previsti per il credito di im-posta di cui all’art. 13 del D.P.R. n. 917/1986 (c.d. Bonus 80 euro).

Per tutta l’assistenza concernente la nuova norma, gli addetti degli Uffici Paghe e Fiscale di Confagricoltura sono a disposizione delle aziende interessate.

Mario Rendina

r

Seminatrice pneumatica di precisione on telaio telescopico (mais) ingombro tradale m. 2,50

Aratro portato

aratro N 2-2015_Layout 1 06/02/15 18.20 Pagina 13

Page 13 - aratro2-2015

This is a SEO version of aratro2-2015. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »