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febbraio 2015

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a richiesta dell’agevolazione per la pic-cola proprietà contadina (applicazione delle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa) esclude la possibilità di usufruire di altre agevolazioni previste in via subordi-nata. È questa la conclusione cui giunge l’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 100/ E del 17/11/2014.

Il chiarimento è avvenuto a seguito dell’istanza di interpello con la quale un acquirente chie-deva di conoscere se in caso di decadenza dal-l’agevolazione principale fosse possibile otte-nere una delle agevolazioni richieste in via su-bordinata.

Nel caso in esame, l’acquirente aveva acqui-stato la proprietà di alcuni terreni agricoli e delle relative pertinenze richiedendo e otte-nendo le agevolazioni tributarie previste a fa-vore della piccola proprietà contadina previste all’art. 2 comma 4 bis del dl 194/2009 conver-tito in legge 25/2010 pagamento della sola im-posta catastale dell’uno per cento.

Nello stesso atto in via subordinata il mede-simo acquirente aveva richiesto le agevolazioni previste a favore degli imprenditori agricoli professonali iscritti nella gestione previdenziale sulla base dell’articolo 1 comma 4 del decreto legislativo 99/2004 (una richiesta che era coin-cidente negli effetti con la precedente) e in via di ulteriore subordine le agevolazioni previste per gli imprenditori agricoli professionali (ov-

vero imposta di registro con aliquota pari all’8% imposta ipotecaria con aliquota del 2% e im-posta catastale par i all’1%) in base alla nota 1 della tariffa allegato A al Dpr n. 131/1986 (questa agevolazione è soppressa con effetto dal 1° gennaio 2014). La mancata coltivazione

dei terreni acquistati con le agevolazioni pre-viste per la piccola proprietà contadina ha cau-sato la decadenza dall’agevolazione principale con la conseguente notifica dell’avviso di liqui-dazione per il recupero delle maggiori imposte. L’Agenzia delle Entrate citando un consolidato orientamento della corte di cassazione (Cassa-zione 14601/2003, Cassazione 6159/2013, Cassazione 8409/2013, Cassazione 1259/2014), ha precisato che la possibilità di usufruire di una agevolazione fiscale richiesta in via subordinata in un atto non è ammessa poiché “ i poteri di accertamento e valutazione del tributo si esauriscono nel momento in cui l’atto viene sottoposto a tassazione e non pos-sono rivivere, sicchè la decadenza dall’agevola-zione concessa in quel momento preclude qualsiasi altro accertamento sulla base di altri presupposti normativi o di fatto”.

La risoluzione afferma chiara-mente che il consolidato orien-tamento della corte di cassa-zione consente di superare quanto previsto dalla circolare 23 maggio 2007 n. 32 della stessa Agenzia laddove si affer-mava che il regime fiscale con-cesso agli imprenditori agricoli professionali potesse essere ri-conosciuto se richiesto in via subordinata ai benefici spet-tanti in qualità di coltivatori diretti, fermo re-stando i requisiti previsti dalla legge. Quindi l’agenzia delle Entrate cambia percorso in quanto erano frequenti i casi in cui in pre-senza di decadenza dai benefici per l’acquisto dei terreni agricoli con il pagamento della sola imposta catastale dell’uno per cento si ripie-gava sulla tassazione intermedia dell’8% oltre alla imposta ipotecaria del 2% e catastale del-l’uno per cento.

Per tanto si raccomandano gli associati interes-ssati che al momento della stipula dell’atto no-tarile di compravendita, l’agevolazione da in-vocare deve essere una senza possibilità di in-vocare altre in subordine; ne consegue che nell’ipotesi di decadenza dai benefici invocati vi è solo la tassazione piena pari al 12% - art. 10 D.L.gs n. 23/2011.

Mario Rendina

Le agevolazioni per la piccola proprietà contadina sono concesse in via esclusiva

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