Page 18 - aratro6-12

This is a SEO version of aratro6-12. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

18

GIUGNO 2012

L

o scorso 26 maggio 2012 è ent rata in vigore una nuova normativa che mo-difica molti aspetti legati alla re-gistrazione, produzione e ven-dita dei prodotti fitosanitari. Tralasciano gli aspetti più pretta-mente legati alle fasi di a monte dell’utilizzazione, ci si sofferma brevemente su quelle a carico delle imprese agricole, che sono coinvolte in relazione alle modi-fiche apportate al registro dei trattamenti.

Si ricorda che per registro dei trattamenti si intende un mo-dulo aziendale che riporti cro-nologicamente l’elenco dei trat-tamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, re-lativi ciascuno ad una singola coltura agraria. Sul registro de-vono essere annotati i tratta-menti (anche quelli eventual-mente effettuati sulle derrate im-magazzinate e sulle aree extra agricole) effettuati durante l’in-tera stagione agraria con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda, a prescindere dalla loro classe tossicologica, entro trenta giorni dall’esecuzione del tratta-mento stesso.

Il registro dei trattamenti ri-porta: i dati anagrafici relativi al-l’azienda, la denominazione della coltura trattata e la relativa estensione espressa in ettari e la data del trattamento, il prodotto e la relativa quantità impiegata, espressa in chilogrammi o litri, nonché l’avversità che ha reso necessario il trattamento. Dunque, rispetto a quanto in passato previsto, sono stati eli-minati i dati relativi alle date di semina, trapianto, inizio fiori-tura e raccolta.

Il registro dei trattamenti va con-servato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferi-scono gli interventi annotati. In-sieme con il registro dei tratta-menti, il titolare dell’azienda deve conservare in modo idoneo, per il periodo di tre anni, anche le fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari, nonché la copia dei moduli di acquisto dei prodotti classificati molto tossici, tossici e nocivi.

Il registro dei trattamenti può es-sere compilato anche dall’utiliz-zatore dei prodotti fitosanitari quando diverso dal t i tolare dell’azienda; in questo caso il ti-tolare deve sottoscriverlo al ter-mine dell’anno solare. Gli utilizzatori di prodotti fito-sanitari possono avvalersi, per la compilazione del registro dei trattamenti, anche dei centri di assistenza agricola, previa noti-fica alla ASL di competenza. Detto registro può essere compi-lato e sottoscritto anche da per-sona diversa qualora l’utilizza-tore dei prodotti fitosanitari non coincida con i l t i tolare del -l’azienda e nemmeno con l’ac-quirente dei prodotti stessi. In questo caso dovrà essere pre-sente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del tito-lare.

Nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti, il registro dei trattamenti deve

essere compilato dal titolare del-l’azienda sulla base del modulo che ciascun contoterzista deve ri-lasciare all’azienda per ogni sin-golo trattamento. In alternativa, il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell’azienda contro-firmando ogni intervento fitosa-nitario effettuato.

Sono esentati dalla compila-zione del registro dei trattamenti i soggetti che utilizzano prodotti fitosanitari esclusivamente in orti e giardini familiari il cui rac-colto è destinato al consumo proprio.

Si segnala inoltre che le proce-dure di autorizzazione sui pro-dotti in agricoltura biologica e biodinamica passano dal Mini-stero della Salute al Ministero delle Politiche agricole alimen-tari e forestali. Attraverso una commissione tecnica che vede la partecipazione anche del Mini-stero della Salute e dell ’Am-biente. La composizione e le modal i tà di funzionamento della Commissione saranno sta-bilite con apposito decreto mini-steriale.

I

l 26 agosto 2010 è entrata in vigore una normativa che stabilisce che gli impianti di essiccazione e gli allevamenti siano as-soggettati ad una autorizzazione, rilasciata alla Provincia, alle emissioni in atmosfera, allo scopo di limitare gli effetti inquinanti e l’emissione dei cosiddetti gas serra. Si è trattato di un provvedimento da molto tempo in discussione ed al quale anche in questi giorni il Parlamento sta apportando

importanti modifiche.

Queste modifiche riguardano in modo prin-cipale le emissioni degli essiccatoi: è in di-scussione un emendamento che esonera dalla richiesta di autorizzazione “gli impianti di essiccazione di prodotti agricoli in dota-zione alle imprese agricole, di cui all’articolo 2135 del codice civile, che non lavorano più di novanta giorni l’anno e di potenza instal-lata non superiore a 450.000 chilocalorie/ora

per corpo essiccante”.

Sono invece obbligate all’autorizzazione “in via generale” gli “altri impianti di essicca-zione di cereali, medica e semi di potenza in-stallata superiore a 450.000 chilocalorie/ora per corpo essiccante”.

Non appena in possesso delle informazioni definitive sarà nostra cura avvertire gli inte-ressati.

Per quanto riguarda invece la zootecnia è at-tualmente in discussione la procedura che devono seguire gli allevamenti che preceden-temente erano esclusi dall’applicazione delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera. Occorre segnalare che sono obbligati all’otte-nimento dell’autorizzazione in via generale gli allevamenti che dispongono di una po-tenzialità di poste per il numero di capi di cui alla seguente tabella:

Si tratta, quindi non del numero medio dei capi allevati, ma delle potenzialità dell’alle-vamento: ad esempio, se un allevamento di-spone di 50 box da 8 capi (capienza massima 400 capi superiori a 400 kg) ma ne ha in fun-zione al massimo solo 10 (per un carico mas-simo all’anno di 80 capi), deve comunque ri-chiedere l’autorizzazione in via generale. Anche per gli allevamenti, un volta che la Pubblica Amministrazione abbia definito iter e modalità di presentazione delle ri-chieste di autorizzazione, sarà nostra cura contattare gli interessati, per le procedure del caso.

Categoria animale e tipologia di allevamento N° capi

Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo) Da 200 a 400 Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo) Da 300 a 600 Altre vacche (nutrici e duplice attitudine) Da 300 a 600 Bovini all’ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo) Da 300 a 600 Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo) Da 1.000 a 2.500 Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento Da 400 a 750 Suini: accrescimento/ingrasso Da 1.000 a 2.000 Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo) Da 2.000 a 4.000 Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo) Da 25.000 a 40.000 Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo) Da 30.000 a 40.000 Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo) Da 30.000 a 40.000 Altro pollame Da 30.000 a 40.000 Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo) Da 7.000 a 40.000 Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo) Da 14.000 a 40.000 Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo) Da 30.000 a 40.000 Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo) Da 40.000 a 80.000 Cunicoli: capi all’ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo) Da 24.000 a 80.000 Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo) Da 250 a 500 Struzzi Da 700 a 1.500

Emissioni in atmosfera

Entro il 31 luglio occorre presentare la domanda di autorizzazione

Registro dei trattamenti

Novità normative

Pagina a cura di Marco Visca

aratro N 6-2012_Layout 1 11/06/12 17.18 Pagina 18

Page 18 - aratro6-12

This is a SEO version of aratro6-12. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »