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NOTIZIARIO
SINDACATO PENSIONATI E PATRONATO ENAPA
a cura di Paola Rossi
C
on la cosiddetta riforma Fornero, a decorrere dal 1° gennaio 2013, viene introdotta l’indennità per i casi di disoccupazione a favore dei colla-boratori coordinati e continuativi a pro-getto (Co.Co.Co.Pro).
La particolare indennità è riconosciuta solo a favore dei Co.Co.Co.Pro iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Inps (contributo al 27,72%) in caso di perdita o fine attività lavorativa.
Non rientrano tra i beneficiari i titolari di reddito autonomo (quindi non rientrano i lavoratori autonomi Art. – Comm. CD e IAP); gli iscritti alla Gestione Separata a vario titolo (es. assegnisti di ricerca, dotto-randi con borsa di studio, ecc.); gli iscritti presso altre casse previdenziali.
Il beneficiario può fare domanda quando realizza in via congiunta i seguenti requi-siti:
a) abbia operato nel corso dell’anno pre-cedente in rapporto di monocommit-
tenza (nell’anno precedente, rapporti sempre con uno stesso datore/commit-tente);
b) nell’anno precedente il reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fi-scale non sia stato superiore al limite di 20.000 euro (si rivaluta ogni anno). Per reddito lordo complessivo si in-tende il reddito lordo conseguito in qualità di coordinato collaboratore e continuativo;
c) nell’anno di riferimento (quello in cui si presenta la domanda) sia stata accre-ditata almeno una mensilità;
d) ci sia un periodo di disoccupazione, ininterrotto di almeno due mesi nel-l’anno precedente;
e) nell’anno precedente risultino accredi-tate almeno quattro mensilità nella Ge-stione Separata. In via transitoria per gli anni 2013-2014 e 2015 sono sufficienti solo tre mesi di mensilità accreditata .
La domanda si presenta entro il 31 di-
cembre dell’anno di riferimento. Viene quindi superata la precedente disposizione che prevedeva la disposizione della do-manda dopo due mesi di assenza di con-tratto di lavoro.
Nel caso in cui il requisito c) - nell’anno di riferimento avere almeno una mensilità - venga maturato nel mese di dicembre, il termine per presentare la domanda è pro-rogato al 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.
L’importo dell’indennità è dato al 5% del minimale annuo di reddito previsto per i lavoratori autonomi moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate nell’anno precedente e le mensilità non coperte da contribuzione.
Per importi pari o inferiore a 1.000 euro, l’erogazione è unica.
Per importi superiori a 1.000 euro, la pre-stazione viene erogata mensilmente a
tranche di importo non superiore a 1.000 euro.
Co.Co.Co.Pro: indennità di sostegno al reddito
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